EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/165/26

Causa C-197/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgio) il 3 maggio 2006 — Confederatie van immobiliën-beroepen België — Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

GU C 165 del 15.7.2006, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgio) il 3 maggio 2006 — Confederatie van immobiliën-beroepen België — Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

(Causa C-197/06)

(2006/C 165/26)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van koophandel (stakingsrechter) te Hasselt

Parti nella causa principale

Ricorrente: Confederatie van immobiliën-beroepen België e Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

Convenuto: Willem Van Leuken.

Questioni pregiudiziali

a)

Se gli artt. 3 e 4 della direttiva 89/48/CE debbano essere interpretati nel senso che un agente immobiliare stabilito nei Paesi Bassi, che svolge in Belgio attività di intermediatore nel settore immobiliare non deve più integrare i requisiti posti dal legislatore belga in attuazione della detta direttiva (art. 2 del Regio decreto 6 settembre 1993, art. 3 della legge quadro 1o maggio 1976) nel caso in cui abbia concluso un accordo di cooperazione con un agente immobiliare stabilito in Belgio e autorizzato dall'istituto professionale degli agenti immobiliari (BIV) e si organizzi in maniera tale che (i) per le attività svolte in Belgio, il consumatore possa sempre rivolgersi a tale agente immobiliare autorizzato in Belgio e (ii) tale cooperazione viene annunciata nella pubblicità, facendo cioè menzione dell'intervento di tale agente immobiliare autorizzato in Belgio dal BIV, nel caso in cui le attività vengano svolte secondo il diritto belga;

ovvero

se gli artt. 3 e 4 della direttiva 89/48/CEE debbano essere interpretati nel senso che un agente immobiliare, stabilito nei Paesi Bassi, che svolge in Belgio attività di intermediatore nel settore immobiliare debba comunque soddisfare i requisiti posti dal legislatore belga in attuazione della detta direttiva (art. 2 del Regio decreto 6 settembre 1993, art. 3 della legge quadro 1o maggio 1976) a prescindere dall'eventuale accordo di cooperazione con l'agente immobiliare autorizzato in Belgio che presta il suo concorso per attività di diritto belga.

b)

Se, nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che gli artt. 3 e 4 della direttiva 89/48/CEE debbano essere interpretati nel senso che un agente immobiliare stabilito nei Paesi Bassi che svolge in Belgio attività di intermediatore nel settore immobiliare debba comunque soddisfare i requisiti posti dal legislatore belga in attuazione della detta direttiva (art. 2 del Regio decreto del 6 settembre 1993, art. 3 della legge quadro 1o maggio 1976), a prescindere dall'eventuale accordo di cooperazione con l'agente immobiliare autorizzato in Belgio che presta il suo concorso per attività di diritto belga, non consegua che tale direttiva e le disposizioni nazionali adottate in attuazione di detta direttiva siano in contrasto con l'art. 49 CE sulla libertà fondamentale della libera prestazione di servizi transfrontalieri in quanto, in tale interpretazione, tale direttiva e le norme nazionali adottate in attuazione di detta direttiva tengono isolato, in maniera dolosa, artificiosa e senza giustificazione, il mercato degli incarichi di intermediazione nel settore degli immobili ubicati in Belgio da ogni rapporto di cooperazione con gli agenti immobiliari indipendenti stabiliti in vari Stati membri (Belgio e Paesi Bassi) di cui almeno uno (l'agente immobiliare belga) integra i requisiti posti dalla direttiva e dalle norme nazionali, con la conseguenza che la condizione secondo la quale, in aggiunta, anche l'agente olandese deve integrare tali requisiti (direttiva e norme nazionali) equivale ad una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità e costituisce quantomeno una restrizione non discriminatoria vietata


Top