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Document C2006/165/07

    Causa C-169/04: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London — Regno Unito) — Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)/Commissioners of Customs & Excise (Sesta direttiva IVA — Art. 13, B, lett. d), punto 6 — Gestione di fondi comuni di investimento — Esenzione — Nozione di gestione — Funzioni di depositario — Delega delle funzioni di gestione amministrativa)

    GU C 165 del 15.7.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    15.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/4


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London — Regno Unito) — Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)/Commissioners of Customs & Excise

    (Causa C-169/04) (1)

    (Sesta direttiva IVA - Art. 13, B, lett. d), punto 6 - Gestione di fondi comuni di investimento - Esenzione - Nozione di «gestione» - Funzioni di depositario - Delega delle funzioni di gestione amministrativa)

    (2006/C 165/07)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    VAT and Duties Tribunal, London

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund)

    Convenuta: Commissioners of Customs & Excise

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, London — Interpretazione dell'art. 13 B, lett. d), n. 6 della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione della gestione di fondi comuni d'investimento — Portata

    Dispositivo

    1)

    La nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento menzionata all'art. 13, B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, rappresenta una nozione autonoma del diritto comunitario di cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto.

    2)

    L'art. 13, B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», menzionata da tale disposizione, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la gestione di tali fondi.

    Non rientrano invece in tale nozione le prestazioni corrispondenti alle funzioni di depositario, come indicate agli artt. 7, nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).


    (1)  GU C 146 del 29.5.2004.


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