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Document C2006/131/85

Causa T-109/06: Ricorso presentato il 12 aprile 2006 — Vodafone España e Vodafone Group/Commissione delle Comunità europee

GU C 131 del 3.6.2006, p. 46–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/46


Ricorso presentato il 12 aprile 2006 — Vodafone España e Vodafone Group/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-109/06)

(2006/C 131/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Vodafone España, SA (Madrid, Spagna) e Vodafone Group plc (Newbury, Regno Unito) [Rappresentanti: sigg. J. Flynn, QC, E. McKnight e K. Fountoukakos-Kiriakakos, Solicitors]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera di quest'ultima del 30 gennaio 2006 indirizzata alla CMT spagnola; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione delle comunità europee contenuta nella lettera del 30 gennaio 2006 indirizzata alla Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones («CMT») spagnola, adottata ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (1) (direttiva quadro).

Nella decisione impugnata la Commissione approvava, alla fine della prima fase di esame, prevista dall'art. 7 della direttiva quadro, e senza procedere ad un'ulteriore fase di esame di due mesi, ai sensi dell'art. 7, n. 4 («seconda fase»), un provvedimento proposto e comunicato alla Commissione dalla CMT, con il quale la CMT aveva provvisoriamente deciso di:

i)

ritenere che la Vodafone e due altre imprese (Telefonica e Amena) vantassero congiuntamente un significativo potere di mercato detenendo una posizione dominante sul mercato all'ingrosso di accesso e originazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili in Spagna; e

ii)

imporre un obbligo alle tre imprese di rispondere a richieste ragionevoli di accesso alle loro reti e di offrire condizioni ragionevoli per la fornitura di servizi di accesso.

I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 7 della direttiva quadro in quanto la Commissione avrebbe dovuto avviare una seconda fase di esame, poiché

i)

avrebbe dovuto rendersi conto del fatto che la CMT non poteva sostenere, in base agli elementi di prova e alle argomentazioni indicati nel provvedimento proposto, di aver riscontrato un potere di mercato congiunto significativo;

ii)

avrebbe dovuto avanzare seri dubbi quanto alla circostanza che la CMT avesse applicato il concetto di potere di mercato significativo in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado; e

iii)

avrebbe dovuto avanzare seri dubbi quanto al fatto che la CMT avesse raccolto e esaminato tutti gli elementi di prova rilevanti.

Inoltre i ricorrenti sostengono che la decisione impugnata conduce ad una disparità di trattamento di imprese che si trovano in situazioni analoghe e crea ostacoli al mercato unico in quanto contraddice altre decisioni adottate ai sensi dell'art. 7 della direttiva quadro.

Infine i ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i loro diritti procedurali non avviando una seconda fase di esame e privandoli, nell'ambito della prima fase di esame della Commissione, della possibilità di esprimere osservazioni su informazioni integrative che la Commissione ha ottenuto dalla CMT.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag, 33)


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