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Document C2006/074/42

    Causa T-423/05: Ricorso presentato il 25 novembre 2005 — Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E. contro Commissione delle Comunità europee

    GU C 74 del 25.3.2006, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 74/21


    Ricorso presentato il 25 novembre 2005 — Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E. contro Commissione delle Comunità europee

    (Causa T-423/05)

    (2006/C 74/42)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E. (Atene, Grecia) [rappresentanti: P. Anestis, T. Soames, D. Geradin, S. Mavroghenis e S. Jorda, avvocati]

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare, in tutto o in parte, ai sensi degli artt. 230-231 CE l'impugnata decisione C 11/2004, relativa ad aiuti di Stato asseritamente concessi dalla Grecia alla Olimpiaki Aeroporia Ypiresies A.E.;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Nell'ambito della privatizzazione della compagnia aerea greca di bandiera «Olimpiaki Aeroporia» è stata creata una nuova società (la «NOA»), incaricata delle attività di volo, mentre la ricorrente (la «OA») ha conservato tutte le altre attività, in particolare i servizi a terra, la manutenzione e la riparazione degli aeromobili. Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato il versamento in favore della NOA e della ricorrente di aiuti di Stato da parte della Grecia incompatibili con il Trattato, in ragione, tra l'altro:

    della sopravvalutazione degli attivi della NOA al momento della sua costituzione,

    dell'effettuazione di pagamenti da parte dello Stato ellenico a titolo di garanzia per debiti della OA,

    dell'atteggiamento da parte dello Stato ellenico nei confronti della OA di persistente tolleranza per quanto riguarda le imposte e i contributi previdenziali dovuti.

    Con il ricorso, la ricorrente contesta anzitutto la parte della decisione relativa alla presunta sopravvalutazione degli attivi della NOA al momento della sua costituzione. Essa deduce una violazione dell'art. 87, nn. 1 e 3, CE nonché dell'art. 253 CE (obbligo di motivazione). Ritiene che il criterio dell'investitore privato sia stato applicato erroneamente, in quanto la Repubblica ellenica ha agito come avrebbe agito qualunque imprenditore privato avveduto. Ritiene inoltre che, nel calcolare l'importo del profitto asseritamente conseguito, sia stato seguito un metodo erroneo e si sia giunti a risultati errati. La ricorrente deduce poi una carenza di motivazione in ordine al ricorrere dei presupposti sanciti dall'art. 87, n. 1, CE.

    Per quanto riguarda il versamento di importi da parte dello Stato per debiti della ricorrente, essa non contesta che tali pagamenti siano avvenuti, ma ritiene che non possano configurarsi come aiuti di Stato e deduce in proposito una violazione dell'art. 87, n. 1, CE. In particolare, la ricorrente afferma che il perdurare degli aiuti di Stato, ai quali sono riconducibili i pagamenti in oggetto dello Stato ellenico, era stato accettato dalla Commissione e che solo in seguito ad una valutazione giuridica errata quest'ultima afferma il contrario nella decisione impugnata. Nel medesimo contesto la ricorrente denuncia un manifesto errore di valutazione da parte della Commissione per quanto riguarda i pagamenti che hanno avuto luogo prima della modifica di alcune garanzie e con riferimento alla qualificazione di taluni pagamenti da parte dello Stato come aiuti di Stato. La ricorrente deduce inoltre, anche con riferimento a questa parte della decisione, una violazione delle forme sostanziali, in particolare dell'obbligo di motivazione.

    Per quanto riguarda la constatazione, contenuta nella decisione impugnata, in merito a una «persistente tolleranza» della Grecia nei confronti della OA, la ricorrente allega una violazione del diritto comunitario con riferimento alla nozione di aiuto di Stato, in quanto la Commissione non avrebbe esaminato il comportamento della Grecia alla luce del criterio del creditore privato e non è riuscita ad assolvere l'onere della prova ad essa incombente. La ricorrente deduce ancora una valutazione manifestamente erronea per quanto riguarda il calcolo e la quantificazione del presunto profitto nonché una carenza di motivazione.

    Infine, la ricorrente deduce una violazione dei principi generali del diritto comunitario, anzitutto del diritto al contraddittorio, che secondo la ricorrente è stato leso in quanto la Commissione ha negato alla Repubblica ellenica, e, per estensione, alla stessa ricorrente, in quanto parte direttamente interessata, la possibilità di accedere alle conclusioni cui era giunta una società di controllo designata dalla Commissione. La ricorrente deduce inoltre un violazione del principio «ne bis in idem» a causa dell'applicazione, con la decisione impugnata, di interessi al tasso comunitario sugli importi degli aiuti che devono essere recuperati, nei quali tuttavia sono già compresi ammende, interessi e maggiorazioni sulla base delle disposizioni nazionali.


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