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Document C2006/060/87

Causa T-458/05: Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — Tegometall International/UAMI

GU C 60 del 11.3.2006, pp. 46–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/46


Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — Tegometall International/UAMI

(Causa T-458/05)

(2006/C 60/87)

Lingua del ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tegometall International AG (Lengwil, Svizzera) (Rappresentante: avv. H. Timmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wuppermann AG (Leverkusen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

riformare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 21 ottobre 2005, n. R 106312004-2, notificata il 2 novembre 2005, rettificata con decisione in data 16 novembre 2005, notificata il 23 novembre 2005, e rigettare la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario 001227743 del 23 luglio 2003;

in subordine, annullare la detta decisione e rinviare il caso alla seconda commissione di ricorso per un nuovo esame;

condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese relative a tale procedimento, al procedimento di ricorso ed al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: marchio denominativo «TEK» per prodotti delle classi 6 e 20 (scaffalature e parti di scaffalature, in particolare cestelli da appendere su scaffalature, tutti i detti prodotti in metallo ovvero non in legno) — marchio comunitario n. 1 227 743

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Wuppermann AG

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la situazione di fatto accertata dalla commissione di ricorso non giustificherebbe la cancellazione del marchio. La commissione di ricorso avrebbe inoltre violato il diritto della ricorrente ad essere sentita.


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