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Document C2006/060/87
Case T-458/05: Action brought on 30 December 2005 — Tegometall International v OHIM
Causa T-458/05: Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — Tegometall International/UAMI
Causa T-458/05: Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — Tegometall International/UAMI
GU C 60 del 11.3.2006, pp. 46–47
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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11.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/46 |
Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — Tegometall International/UAMI
(Causa T-458/05)
(2006/C 60/87)
Lingua del ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Tegometall International AG (Lengwil, Svizzera) (Rappresentante: avv. H. Timmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wuppermann AG (Leverkusen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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riformare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 21 ottobre 2005, n. R 106312004-2, notificata il 2 novembre 2005, rettificata con decisione in data 16 novembre 2005, notificata il 23 novembre 2005, e rigettare la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario 001227743 del 23 luglio 2003; |
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in subordine, annullare la detta decisione e rinviare il caso alla seconda commissione di ricorso per un nuovo esame; |
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condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese relative a tale procedimento, al procedimento di ricorso ed al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: marchio denominativo «TEK» per prodotti delle classi 6 e 20 (scaffalature e parti di scaffalature, in particolare cestelli da appendere su scaffalature, tutti i detti prodotti in metallo ovvero non in legno) — marchio comunitario n. 1 227 743
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Wuppermann AG
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la situazione di fatto accertata dalla commissione di ricorso non giustificherebbe la cancellazione del marchio. La commissione di ricorso avrebbe inoltre violato il diritto della ricorrente ad essere sentita.