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Document C2006/048/33
Case C-452/05: Action brought on 19 December 2005 by the Commission of the European Communities against the Grand Duchy of Luxembourg
Causa C-452/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 19 dicembre 2005
Causa C-452/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 19 dicembre 2005
GU C 48 del 25.2.2006, p. 17–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/17 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 19 dicembre 2005
(Causa C-452/05)
(2006/C 48/33)
lingua processuale: il francese
Il 19 dicembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re S. Pardo Quintillán e F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
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1. |
dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non essendo in grado di garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento sia pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in ragione di un'erronea applicazione dell'art. 5, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1); |
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2. |
condannare il Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il Lussemburgo ha indicato nel 1999 che, anziché applicare un trattamento più rigoroso a tutti gli impianti di trattamento presenti nel suo territorio, esso sceglieva di basarsi sull'art. 5, n. 4, che implica una valutazione complessiva del livello di riduzione dell'azoto e del fosforo per tutti gli agglomerati lussemburghesi.
Tuttavia, secondo le ultime informazioni relative alla percentuale di riduzione complessiva del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento ricevute dal Lussemburgo, le condizioni di applicazione dell'art. 5, n. 4, non erano soddisfatte.
Pertanto, la Commissione deve rilevare che le autorità lussemburghesi non hanno dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo di azoto e di fosforo raggiunga almeno il 75 % per ciascuno dei due parametri; di conseguenza, le condizioni di applicazione dell'art. 5, n. 4, non sono soddisfatte.
(1) GU L 135, pag. 40.