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Document C2006/048/25

Causa C-420/05: Rinvio 28 novembre 2005 della Ricosmos B.V. contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005 nella causa T-53/02, Ricosmos contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 novembre 2005

GU C 48 del 25.2.2006, pp. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 48/12


Rinvio 28 novembre 2005 della Ricosmos B.V. contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005 nella causa T-53/02, Ricosmos contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 novembre 2005

(Causa C-420/05)

(2006/C 48/25)

Lingua processuale: l'olandese

Il 28 novembre 2005 la Ricosmos B.V., rappresentata dai sigg. J.J.M. Hertoghs e J.H. Peek, dello studio legale «Hertoghs advocaten-belastingkundigen», Parkstraat 8 (4818 SK) Breda, Paesi Bassi, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 settembre 2005, nella causa T-53/02, Ricosmos P.V. contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005;

accogliere la domanda di primo grado di annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 2001, REM09/00, con cui si dichiara ingiustificato lo sgravio di dazi all'importazione a vantaggio della ricorrente;

in subordine, rinviare la causa per un ulteriore accomodamento al Tribunale di primo grado;

condannare la Commissione alle spese, tanto nel procedimento dinanzi alla Corte quanto nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la summenzionata sentenza il ricorrente adduce quanto segue:

1.

Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia preso le mosse da una ingiusta, quanto meno limitata interpretazione degli — in particolare — artt. 905-909 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario (1), con riferimento al procedimento per la restituzione e/o lo sgravio dei dazi doganali. Infatti, il principio della certezza di diritto richiede che la posizione giuridica della Ricosmos sia prevedibile nel caso concreto. Ciò non si è verificato nella fattispecie, secondo la Ricosmos, a seguito delle sospensioni del procedimento non comunicatile. Al riguardo il Tribunale ha preso inoltre le mosse ingiustamente da una troppo limitata concezione del diritto di difesa a seguito di un'interpretazione troppo limitata del diritto di accesso al dossier tempestivo e completo (tanto del fascicolo della dogana nazionale quanto di quello della Commissione).

2.

La pronuncia del Tribunale è, secondo la ricorrente, inoltre, non in sintonia col diritto comunitario. La ricorrente sostiene che il principio della certezza di diritto comporta che i criteri per l'accertamento della mancanza di manifesta negligenza devono essere chiari e evidenti. Proprio a causa della notevole elasticità della nozione di manifesta negligenza, tali criteri devono essere interpretati in via di principio restrittivamente e rispettivamente. La negligenza deve essere evidente ed essenziale e al tempo stesso deve essere in chiaro nesso causale con la situazione particolare che è stata accertata. Al riguardo il Tribunale nel caso di esame ha, da un lato, attribuito troppa poca importanza alla complessività della legislazione e alla notevole esperienza professionale del ricorrente e, dall'altro, ha interpretato ingiustamente vari obblighi della ricorrente stessa, quanto meno li ha valutati in modo formalistico.

3.

Inoltre la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità e che il Tribunale abbia attribuito troppa poca importanza ai nuovi fatti, da cui risulta che il prelievo dei dazi doganali non doveva essere effettuato.

4.

La ricorrente infine è dell'avviso che l'accertamento da parte del Tribunale dei fatti che sono alla base della controversia è in parte errato o, quanto meno, incompleto.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


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