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Document C2006/010/53
Case T-393/05: Action brought on 17 October 2005 — Pickering v Commission
Causa T-393/05: Ricorso proposto il 17 ottobre 2005 — Pickering/Commissione
Causa T-393/05: Ricorso proposto il 17 ottobre 2005 — Pickering/Commissione
GU C 10 del 14.1.2006, p. 27–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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14.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 10/27 |
Ricorso proposto il 17 ottobre 2005 — Pickering/Commissione
(Causa T-393/05)
(2006/C 10/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgio) [rappresentante: N. Lhoest, avocat]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare i fogli paga del ricorrente per i mesi di dicembre 2004, gennaio 2005 e febbraio 2005, e tutti i fogli paga successivi, nella parte in cui applicano disposizioni illegittime del regolamento 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché dei regolamenti n. 856/2004 che stabilisce i nuovi coefficienti correttori e del regolamento n. 31/2005, che li adegua, |
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Ove occorra, annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 4 luglio 2005, che respinge il reclamo del ricorrente (R/299/05) |
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condannare la convenuta all'integralità delle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, è originario del Regno-Unito. Prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004 (1), che modifica lo statuto, il ricorrente faceva regolarmente uso della possibilità di trasferire, verso il suo paese di origine, una parte della sua retribuzione. In conformità delle norme in vigore, la parte trasferita era maggiorata di un importo che risultava dall'applicazione di un «coefficiente correttore», che si presumeva riflettesse la differenza del costo della vita tra il paese di destinazione e quello di origine.
Il nuovo statuto prevede condizioni restrittive per tali trasferimenti, contrariamente a quanto avveniva anteriormente. Inoltre, il «coefficiente correttore» applicabile non è più uguale a quello applicabile alle retribuzioni dei dipendenti in servizio nel paese di trasferimento. Questi ultimi beneficiano di un coefficiente calcolato sulla base del costo della vita nella capitale del paese, quando il coefficiente applicabile ai trasferimenti è calcolato sulla base del costo medio della vita nel paese di trasferimento. Infine, le nuove disposizioni sopprimono l'applicazione del coefficiente correttore alle pensioni.
A sostegno del suo ricorso, nella parte in cui è diretto nei confronti del regime di trasferimento della retribuzione verso il paese di origine, il ricorrente invoca una eccezione di illegittimità del regolamento n. 723/2004, affermando, in primo luogo, la motivazione erronea di tale regolamento. Afferma, poi, la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto il nuovo sistema prevede l'applicazione di un coefficiente diverso ai dipendenti che esercitano la loro attività nel paese di trasferimento. Il ricorrente deduce altresì la violazione del legittimo affidamento, dei diritti acquisiti e della certezza del diritto, nonché del dovere di sollecitudine.
Per quanto riguarda il regime delle pensioni, oltre ai tre motivi di cui sopra, il ricorrente invoca la violazione della libertà di stabilimento degli ex-dipendenti, in quanto esso favorirebbe il loro stabilimento, dopo la cessazione delle loro funzioni, in un paese dove il costo della vita è meno elevato.
(1) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1