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Document C2005/217/26

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 16 giugno 2005, nella causa C-456/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/44/CE — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Ricevibilità — Mancata trasposizione — Artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12)

GU C 217 del 3.9.2005, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/14


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

16 giugno 2005

nella causa C-456/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/44/CE - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Ricevibilità - Mancata trasposizione - Artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12)

(2005/C 217/26)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-456/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato) la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, n. 1, 5, n. 2, 6, n. 2, e 8-12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 15 di tale direttiva.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica italiana sopporta la totalità delle spese.


(1)  GU C 7 del 10.1.2004.


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