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Document C2005/182/14

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 26 maggio 2005, nel procedimento C-283/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): A. H. Kuipers contro Productschap Zuivel («Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Regolamento (CEE) n. 804/68 — Sistema nazionale in virtù del quale i caseifici operano trattenute sul prezzo pagabile agli allevatori di mucche da latte o versano loro premi in funzione della qualità del latte consegnato — Incompatibilità»)

GU C 182 del 23.7.2005, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 182/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-283/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): A. H. Kuipers contro Productschap Zuivel (1)

(«Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Regolamento (CEE) n. 804/68 - Sistema nazionale in virtù del quale i caseifici operano trattenute sul prezzo pagabile agli allevatori di mucche da latte o versano loro premi in funzione della qualità del latte consegnato - Incompatibilità»)

(2005/C 182/14)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-283/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 27 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2003, nella causa tra: A.H. Kuipers e Productschap Zuivel, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (relatore) e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il regime comune dei prezzi sul quale è fondata l'organizzazione del mercato comune nel settore del latte e dei latticini, istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nella versione modificata mediante il regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1538, osta a che gli Stati membri adottino unilateralmente disposizioni che influiscano sul processo di formazione dei prezzi disciplinati, per la stessa fase di produzione, dall'organizzazione comune. Tale è il caso di un regime quale quello di cui alla causa principale che, qualunque sia peraltro la sua finalità asserita o reale, istituisce un meccanismo in forza del quale:

da un lato, i caseifici sono tenuti ad operare una trattenuta sul prezzo del latte che viene loro consegnato qualora esso non soddisfi determinati requisiti di qualità e,

dall'altro, l'importo così trattenuto nel corso di un dato periodo dall'insieme dei caseifici viene contabilizzato globalmente prima di essere ridistribuito, dopo eventuali conguagli tra i caseifici, sotto forma di premi di importo identico versati da ogni caseificio, ogni kg 100 di latte ad esso consegnato durante tale periodo, ai soli allevatori di mucche da latte che abbiano consegnato latte che risponda a tali criteri qualitativi.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003.


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