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Document C2005/143/07

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 21 aprile 2005, nella causa C-140/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Artt. 43 CE e 48 CE — Ottici — Condizioni di stabilimento — Apertura e gestione di negozi di ottica — Restrizioni — Giustificazione — Principio di proporzionalità»)

    GU C 143 del 11.6.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 143/8


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Seconda Sezione)

    21 aprile 2005

    nella causa C-140/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

    («Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 48 CE - Ottici - Condizioni di stabilimento - Apertura e gestione di negozi di ottica - Restrizioni - Giustificazione - Principio di proporzionalità»)

    (2005/C 143/07)

    Lingua processuale: il greco

    Nella causa C-140/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Patakia) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 21 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79, sull'esercizio della professione di ottico e sui negozi di articoli ottici, che non autorizza un ottico diplomato, in quanto persona fisica, a gestire più di un negozio di ottica, la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 43 CE;

    2)

    avendo adottato e mantenuto in vigore la legge n. 971/79 e la legge n. 2646/98, concernente lo sviluppo del sistema nazionale di assistenza sociale e altre disposizioni, che subordinano la possibilità per una persona giuridica di aprire un negozio di ottica in Grecia alle seguenti condizioni:

    l'autorizzazione ad aprire e gestire il negozio di ottica dev'essere rilasciata a nome di un ottico autorizzato, persona fisica; la persona che è titolare dell'autorizzazione a gestire il negozio deve partecipare per almeno il 50 % al capitale sociale, nonché ai profitti e alle perdite; la società deve essere costituita in forma di società in nome collettivo o in accomandita, e

    l'ottico in questione può partecipare a non più di un'altra società proprietaria di un negozio di ottica, a condizione che l'autorizzazione ad aprire e a gestire il negozio sia rilasciata a nome di un altro ottico autorizzato,

    la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE.

    3)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


    (1)  GU C 135 del 7.6.2003.


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