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Document C2005/132/60
Case T-135/05: Action brought on 29 March 2005 by Franco Campoli against the Commission of the European Communities
Causa T-135/05: Ricorso del sig. Franco Campoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2005
Causa T-135/05: Ricorso del sig. Franco Campoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2005
GU C 132 del 28.5.2005, p. 33–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/33 |
Ricorso del sig. Franco Campoli contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2005
(Causa T-135/05)
(2005/C 132/60)
Lingua processuale: il francese
Il 29 marzo 2005 il sig. Franco Campoli, residente in Londra, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare l'annullamento della decisione dell'APN 13 dicembre 2004, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, in uno con, da un lato, la decisione dell'APN contestata nel detto reclamo, la quale ha modificato con effetto 1o maggio 2004 il coefficiente correttore, l'assegno di famiglia e l'assegno scolastico forfetario applicabili alla pensione del ricorrente, e con, dall'altro, i cedolini pensione del ricorrente, in quanto danno applicazione a tale ultima decisione a partire dal mese di maggio 2004; |
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condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, nella presente causa, chiede in sostanza l'applicazione del coefficiente correttore applicabile alla sua pensione prima del 1o maggio 2004, e la chiede con effetto retrodatato al 1o maggio 2004.
Rammenta, al riguardo, che, al fine di assicurare la transizione dal vecchio al nuovo regime del coefficiente correttore, dopo le modifiche del sistema statutario della Funzione pubblica europea, l'art. 20, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto prevede un periodo transitorio di cinque anni, dal 1o maggio 2004 al 1o maggio 2009, in cui il coefficiente correttore è progressivamente ridotto.
A sostegno del ricorso il sig. Campoli solleva fondamentalmente un'eccezione d'illegittimità, ai sensi dell'art. 241 CE, per illegittimità dell'applicazione nel caso di specie dell'art. 20 dell'allegato XIII dello Statuto.
Egli deduce al riguardo:
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la violazione del suo legittimo affidamento, tenuto conto delle assicurazioni che gli sarebbero state fornite dall'amministrazione, secondo le quali il nuovo Statuto non avrebbe avuto ripercussioni negative sulla sua situazione; |
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l'inosservanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, tenuto conto del distinguo operato in funzione del luogo di residenza dei dipendenti in servizio e ammessi alla pensione; |
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l'inosservanza dei suoi diritti quesiti, tenuto conto della modifica apportata alle sue condizioni fondamentali d'impiego, quali sussistevano alla data del suo pensionamento; |
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la violazione del principio di buona amministrazione. |