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Document C2005/132/49

Sentenza del Tribunale di primo grado, 17 marzo 2005, nella causa T-362/03: Antonio Milano contro Commissione delle Comunità europee («Pubblico impiego — Assunzione — Concorso — Rigetto di una candidatura — Ricorso di annullamento e domanda di risarcimento danni»)

GU C 132 del 28.5.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/27


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 marzo 2005

nella causa T-362/03: Antonio Milano contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Pubblico impiego - Assunzione - Concorso - Rigetto di una candidatura - Ricorso di annullamento e domanda di risarcimento danni»)

(2005/C 132/49)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-362/03, Antonio Milano, residente in Isernia, rappresentato dall'avv. S. Scarano, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni recanti rigetto della candidatura del ricorrente al concorso generale COM/A/4/02, volto a costituire un elenco di idonei per l'assunzione del capo della Rappresentanza (grado A3) a Roma, e di condanna della convenuta al risarcimento dei danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


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