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Document C2005/115/51
Case T-101/05: Action brought on 1 March 2005 by BASF Aktiengesellschaft of Ludwigshafen against the Commission of the European Communities
Causa T-101/05: Ricorso della BASF Aktiengesellschaft di Ludwigshafen contro la Commissione europea proposto il 1o marzo 2005
Causa T-101/05: Ricorso della BASF Aktiengesellschaft di Ludwigshafen contro la Commissione europea proposto il 1o marzo 2005
GU C 115 del 14.5.2005, p. 28–28
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/28 |
Ricorso della BASF Aktiengesellschaft di Ludwigshafen contro la Commissione europea proposto il 1o marzo 2005
(Causa T-101/05)
(2005/C 115/51)
Lingua processuale: l'inglese
Il 1o marzo 2005, la BASF Aktiengesellschaft di Ludwigshafen, con sede in Ludwigshafen (Germania), rappresentata dai sigg. N. Levy e J. Temple Lang, solicitors e C. Feddersen, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare o ridurre l'ammenda inflitta alla BASF dalla decisione, |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla BASF in relazione al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta l'ammenda inflittale dalla decisione della Commissione 9 dicembre 2004 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina), che stabilisce che la ricorrente ha partecipato ad un insieme di accordi e di pratiche concordate vertenti sulla fissazione di prezzi, ripartizione dei mercati e azioni concordate contro i concorrenti nel settore del cloruro di colina nel SEE.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce che i suoi diritti della difesa sono stati violati in quanto la comunicazione degli addebiti non ha indicato in modo chiaro gli elementi relativi al calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisone definitiva. La ricorrente afferma, in particolare, che la comunicazione degli addebiti non ha spiegato nel dettaglio la maggiorazione del 100 % dell'ammenda a fini dissuasivi.
La ricorrente deduce altresì che la maggiorazione dell'ammenda a fini dissuasivi e in ragione della dimensione dell'impresa non è consentita ai sensi del regolamento n. 17/62 (1), attuale regolamento n. 1/2003 (2), né degli orientamenti sulle ammende (3) e inoltre non è necessaria. Secondo la ricorrente, la dimensione di un'impresa può essere presa in considerazione unicamente per misurare l'impatto di un'infrazione sul mercato e non come base per una maggiorazione dell'ammenda. La ricorrente sostiene inoltre che la maggiorazione a fini dissuasivi dovrebbe essere usata con moderazione e per validi motivi, il che non è il caso della ricorrente.
La ricorrente sostiene inoltre che la maggiorazione del 50 % dell'ammenda per recidiva, fondata su violazioni accadute circa quaranta e venti anni prima, è contraria al principio della certezza del diritto e al principio di proporzionalità. La ricorrente afferma altresì che la maggiorazione per recidiva è stata erroneamente calcolata, giacché il 50 % non è stato calcolato sull'importo iniziale, ma sull'importo iniziale con la maggiorazione a fini dissuasivi e in ragione della dimensione dell'impresa.
La ricorrente sostiene di avere diritto a una maggiore riduzione dell'ammenda ai sensi della sezione D della comunicazione sul trattamento favorevole (4). La ricorrente afferma, in primo luogo che, avendo diritto a una riduzione per non aver sostanzialmente contestato i fatti, l'unica questione è quella di sapere se la Commissione ha correttamente valutato la collaborazione della ricorrente diversamente da quanto stabilisce la comunicazione sul trattamento favorevole. Secondo la ricorrente, la Commissione, avendo perso parti del fascicolo, ha valutato erroneamente la collaborazione della ricorrente. Secondo quest'ultima, la decisione descrive erroneamente il contenuto di certe affermazioni della ricorrente, omette altri elementi della sua collaborazione nell'ambito dell'indagine e contiene descrizioni contraddittorie di detta collaborazione. La ricorrente afferma altresì di avere comunque diritto a una maggiore riduzione della sua ammenda.
Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente rilevato una violazione continuata e che la rivelazione dell'importo dell'ammenda ai mezzi di comunicazione prima di aver adottato la decisione costituisce una violazione da parte della Commissione dell'obbligo del segreto professionale e del suo dovere di buona amministrazione che ha impedito al collegio dei commissari di effettuare una valutazione adeguata e un riesame indipendente del caso.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU P 13 del 21.2.1962 , pag. 204) .
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).
(4) Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996 C 207, pag. 4).