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Document C2005/115/24
Case C-113/05 P: Appeal brought on 4 March 2005 by European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) against the order made on 10 December 2004 by the Third Chamber of the Court of First Instance of the European Communities in Case T-196/03 between European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) and European Parliament and Council of the European Union
Causa C-113/05 P: Ricorso della European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 10 dicembre 2004, causa T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto il 4 marzo 2005
Causa C-113/05 P: Ricorso della European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 10 dicembre 2004, causa T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto il 4 marzo 2005
GU C 115 del 14.5.2005, p. 13–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
14.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/13 |
Ricorso della European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 10 dicembre 2004, causa T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto il 4 marzo 2005
(Causa C-113/05 P)
(2005/C 115/24)
Lingua processuale: l'inglese
Il 4 marzo 2005 la European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'odinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 10 dicembre 2004, causa T-196/03 (1), European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2004 nella causa T-196/03; |
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dichiarare ricevibili le domande della ricorrente nella causa T-196/03; |
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statuire sul merito o, in subordine, rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché decida sul merito, e |
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ordinare che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopportino tutte le spese inerenti ad entrambi i procedimenti. |
Motivi e principali argomenti:
1. |
La ricorrente contesta il punto 16 dell'ordinanza impugnata, che respinge la sua domanda di esaminare il merito prima di statuire sulla ricevibilità, o, in subordine, di riunire ogni decisione al merito. La ricorrente sostiene che tale rigetto sia illegittimo, poiché il Tribunale di primo grado interpreta in modo errato l'art. 114, n. 4, del regolamento di procedura e viola il principio di effettività e l'obbligo di motivazione. Il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto interpretare l'art. 114, n. 4, del regolamento di procedura in maniera estensiva e tener conto delle circostanze del caso in conformità al principio legale di effettività. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale di primo grado abbia violato il suo obbligo di motivazione limitandosi a fornire per il rigetto la sola spiegazione che «[esso] si ritiene sufficientemente informato dall'esame dei documenti del fascicolo per statuire sulle domande». |
2. |
La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado abbia commesso un errore di diritto nel respingere gli argomenti della ricorrente stabilendo che:
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3. |
Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato il diritto ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva e il diritto ad essere sentiti. La ricorrente sostiene che il suo diritto ad una completa ed effettiva tutela giurisdizionale avrebbe dovuto quantomeno condurre a che il Tribunale di primo grado sentisse il merito della controversia invece di respingere la posizione giuridica della ricorrente basandosi su meri argomenti formali. |
(1) GU C 184, del 02.08.03, pag. 50.