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Document C2005/115/24

    Causa C-113/05 P: Ricorso della European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 10 dicembre 2004, causa T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto il 4 marzo 2005

    GU C 115 del 14.5.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 115/13


    Ricorso della European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 10 dicembre 2004, causa T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto il 4 marzo 2005

    (Causa C-113/05 P)

    (2005/C 115/24)

    Lingua processuale: l'inglese

    Il 4 marzo 2005 la European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'odinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 10 dicembre 2004, causa T-196/03 (1), European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

    annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2004 nella causa T-196/03;

    dichiarare ricevibili le domande della ricorrente nella causa T-196/03;

    statuire sul merito o, in subordine, rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché decida sul merito, e

    ordinare che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopportino tutte le spese inerenti ad entrambi i procedimenti.

    Motivi e principali argomenti:

    1.

    La ricorrente contesta il punto 16 dell'ordinanza impugnata, che respinge la sua domanda di esaminare il merito prima di statuire sulla ricevibilità, o, in subordine, di riunire ogni decisione al merito. La ricorrente sostiene che tale rigetto sia illegittimo, poiché il Tribunale di primo grado interpreta in modo errato l'art. 114, n. 4, del regolamento di procedura e viola il principio di effettività e l'obbligo di motivazione. Il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto interpretare l'art. 114, n. 4, del regolamento di procedura in maniera estensiva e tener conto delle circostanze del caso in conformità al principio legale di effettività. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale di primo grado abbia violato il suo obbligo di motivazione limitandosi a fornire per il rigetto la sola spiegazione che «[esso] si ritiene sufficientemente informato dall'esame dei documenti del fascicolo per statuire sulle domande».

    2.

    La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado abbia commesso un errore di diritto nel respingere gli argomenti della ricorrente stabilendo che:

    (a)

    Gli effetti anticompetitivi prodotti in capo alla ricorrente dall'atto impugnato non la caratterizzano rispetto ad altre imprese. La ricorrente sostiene che altre imprese che non riforniscono il settore dei cosmetici, o che si limitano a rifornire il settore cosmetico, ma non sperimentano i loro ingredienti sugli animali o non impiegano sostanze CMR, si trovino in una situazione diversa dalla sua. La ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale di primo grado interpreti erroneamente la razionale precisazione della giurisprudenza Extramet.

    (b)

    La ricorrente non si è riferita ad alcuna norma avente effetto vincolante superiore all'atto impugnato, che avrebbe dovuto costringere il Parlamento e il Consiglio a tener conto degli effetti negativi di tale atto: la ricorrente sostiene che l'art. 3, lett. g, CE costituisca una disposizione vincolante che obbliga il Parlamento e il Consiglio a garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata.

    (c)

    I diritti di proprietà intellettuale della ricorrente non vengono lesi dall'atto impugnato in modo che il loro uso commerciale venga reso immediatamente e definitivamente illegittimo e, conseguentemente la ricorrente sia resa «individualmente interessata» dall'atto impugnato. La ricorrente sostiene che il fatto di essere espropriata dall'atto impugnato del suo diritto (esclusivo) di brevetto la renda direttamente interessata, in conformità a quanto stabilito nella causa Codorniú.

    (d)

    L'affermazione della ricorrente di essere individualmente interessata in quanto partecipante al procedimento che ha condotto all'adozione dell'atto impugnato in base all'art. 13 della direttiva 76/768 e la sua partecipazione all'adozione dell'atto impugnato sono inammissibili: la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado abbia erroneamente concluso che l'art. 13 si riferisce soltanto a provvedimenti individuali, poiché la direttiva 76/768 non prevede la possibilità di adottare siffatti provvedimenti.

    3.

    Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato il diritto ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva e il diritto ad essere sentiti. La ricorrente sostiene che il suo diritto ad una completa ed effettiva tutela giurisdizionale avrebbe dovuto quantomeno condurre a che il Tribunale di primo grado sentisse il merito della controversia invece di respingere la posizione giuridica della ricorrente basandosi su meri argomenti formali.


    (1)  GU C 184, del 02.08.03, pag. 50.


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