EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/115/17

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione), 17 febbraio 2005, nella causa C-250/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Giorgio Emanuele Mauri contro Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'appello di Milano (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Accesso alla professione forense — Normativa attinente all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense)

GU C 115 del 14.5.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/8


ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

17 febbraio 2005

nella causa C-250/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Giorgio Emanuele Mauri contro Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'appello di Milano  (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Accesso alla professione forense - Normativa attinente all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense)

(2005/C 115/17)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-250/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza 13 novembre 2002, pervenuta in cancelleria l'11 giugno 2003, nella causa tra Giorgio Emanuele Mauri contro Ministero della Giustizia, Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'appello di Milano, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, J. Makarczyk, J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 17 febbraio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 81 CE, 82 CE e 43 CE non ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto della controversia principale, la quale prevede che, nel contesto degli esami per l'accesso all'esercizio della professione forense, la commissione di esame è composta da cinque membri nominati dal Ministro della Giustizia, dei quali due magistrati, un professore di materie giuridiche e due avvocati, ove questi ultimi sono designati dal Consiglio nazionale forense su proposta congiunta dei consigli dell'Ordine del rispettivo distretto.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


Top