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Document C2005/093/62

Causa T-36/05: Ricorso della Coats Holdings Limited e della J&P Coats Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2005

GU C 93 del 16.4.2005, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/32


Ricorso della Coats Holdings Limited e della J&P Coats Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2005

(Causa T-36/05)

(2005/C 93/62)

Lingua processuale: l'inglese

Il 31 gennaio 2005, la Coats Holdings Limited, con sede in Uxbridge (Regno Unito), e la J&P Coats Limited, con sede in Uxbridge (Regno Unito), rappresentate dai sigg. W.Sibree e C.Jeffs, solicitors, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 26 Ottobre 2004, C(2004) 4221 – def.), caso COMPF/F-1/38.338/PO – Aghi;

in subordine, annullare quelle parti della decisione per le quali il Tribunale accerti che la Commissione ha omesso di fornire prove ovvero che risultino viziate da errore manifesto o da insufficiente motivazione;

annullare o ridurre l'ammenda inflitta alle ricorrenti;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Nell'impugnata decisione la Commissione ha accertato che nel periodo 10 settembre 1994 - 31 dicembre 1999 le ricorrenti, assieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE, prendendo parte a pratiche concordate e concludendo un insieme di accordi riconducibili ad un accordo tripartito, avente per oggetto e per effetto (i) di dividere il mercato europeo degli articoli di merceria in metallo e plastica, fatto che comporta la ripartizione del mercato dei prodotti tra quello degli aghi da cucito speciali da un lato e quello più generale degli aghi e degli altri articoli di merceria in metallo e plastica dall'altro, ed inoltre (ii) di ripartire il mercato europeo degli aghi, fatto che comporta una ripartizione del mercato geografico degli aghi.

Le ricorrenti invocano innanzitutto, a sostegno del loro ricorso, una serie di errori manifesti di valutazione da parte della Commissione. Le ricorrenti non contestano gli accertamenti della Commissione con riferimento all'esistenza di un cartello tra le altre imprese menzionate nella decisione impugnata. Tuttavia le ricorrenti affermano che l'accertamento della Commissione, in base al quale anche le ricorrenti avrebbero partecipato al medesimo cartello, è fondato su congettura, su illazioni immotivate, su un gran numero di semplici errori di fatto e su una serie di interpretazioni forzate degli eventi. Le ricorrenti ritengono che gli errori della Commissione siano inevitabili dato che la stessa ha condotto un'indagine carente, nel corso della quale ha omesso di indirizzare alle ricorrenti un qualsivoglia pertinente quesito riguardante gli incontri e gli accordi in questione e non ha tenuto conto dell'ambito commerciale nel quale le ricorrenti hanno operato e che ha permesso loro di concludere contratti assolutamente leciti per la cessione di un'attività e l'ulteriore fornitura di aghi.

Le ricorrenti concludono inoltre che, anche nel caso in cui il Tribunale confermasse tutte o parte delle violazioni asserite, l'ammenda dovrebbe essere notevolmente ridotta. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha irrogato alle ricorrenti la stessa ammenda irrogata ad un altro partecipante, nonostante il fatto che perfino in base alla versione dei fatti della Commissione le ricorrenti abbiano svolto, in confronto alle altre imprese, un ruolo soltanto minore. Le ricorrenti ritengono anche che l'ammenda sia abbondantemente sproporzionata rispetto al loro fatturato nel mercato degli aghi, l'unico mercato in cui la loro partecipazione avrebbe potuto avere una certa influenza e che in questo senso sia abbondantemente sproporzionata rispetto ad un qualsiasi profitto economico per loro stesse o ad un danno per i consumatori.


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