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Document C2005/093/04
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 24 February 2005 in Case C-320/04 Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxembourg (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 2000/43/EC — Failure to transpose within the prescribed period)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 24 febbraio 2005, nella causa C-320/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/43/CE — Mancato recepimento entro il termine prescritto)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 24 febbraio 2005, nella causa C-320/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/43/CE — Mancato recepimento entro il termine prescritto)
GU C 93 del 16.4.2005, pp. 2–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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16.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/2 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
24 febbraio 2005
nella causa C-320/04, Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/43/CE - Mancato recepimento entro il termine prescritto)
(2005/C 93/04)
Lingua processuale: il francese
Nella causa C-320/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 27 luglio 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig D. Martin) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. |
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2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |