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Document C2005/062/09

UK-Greenock: Effettuazione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Galway/Na Minna e le Isole AranTesto rilevante ai fini del SEE

GU C 62 del 12.3.2005, pp. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 62/19


UK-Greenock: Effettuazione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea tra Galway/Na Minna e le Isole Aran

(2005/C 62/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione: A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori alle rotte intracomunitarie, l'Irlanda ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Galway / Na Minna e le Isole Aran a decorrere dall'1.8.2005. Le norme prescritte dai relativi oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 281, pag. 5 del 5.10.2001, modificate mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 61 dell'11.3.2005.

Se entro il 1.7.2005 nessun vettore aereo avrà istituito o sarà in procinto di istituire i servizi aerei di linea in oggetto, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Irlanda, in applicazione della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, continuerà a limitare l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi dall'1.8.2005.

2.   Oggetto della gara d'appalto: Fornitura, a decorrere dall'1.8.2005 di un servizio aereo di linea tra Galway / Na Minna e le Isole Aran conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta in questione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 281 pag. 5, del 5.10.2001, modificate mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 61 dell'11.3.2005.

3.   Partecipazione: La gara è aperta a tutti i vettori aerei comunitari titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. I servizi in questione saranno soggetti alle norme dell'Autorità irlandese dell'aviazione civile (CAA).

4.   Procedura: La gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

5.   Capitolato d'oneri/qualifiche ecc.: Il capitolato d'oneri completo, che comprende il formulario della gara, le specifiche tecniche, una lettera d'informazione, nonché il testo degli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 281, pag. 5 del 5.10.2001, modificati mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 61 dell'11.3.2005 possono essere richiesti gratuitamente all'indirizzo dell'autorità aggiudicatrice:

Saltire Management Ltd. Victoria House Business Centre, East Blackhall Street Greenock PA15 1HD

I vettori sono invitati a includere nel fascicolo della gara documenti relativi alla loro situazione finanziaria (una relazione annuale, i conti certificati relativi agli ultimi 3 esercizi, nonché il fatturato e i profitti prima delle imposte relativi agli ultimi tre esercizi), alla loro esperienza e alla capacità tecnica di fornire i servizi in questione. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni sulle risorse e sull'idoneità tecnico-finanziaria di qualsiasi offerente.

Le offerte devono essere espresse in euro e i documenti giustificativi devono essere in lingua inglese o irlandese. Il contratto è disciplinato dalla legge irlandese e soggetto alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi.

6.   Compensazione finanziaria: Le offerte devono espressamente indicare l'importo del corrispettivo richiesto per la prestazione dei servizi sulla rotta in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio (con ripartizione annuale). Tale corrispettivo viene calcolato in base ai requisiti minimi imposti.

L'importo esatto del corrispettivo a carico del ministero competente (Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs — Ministero per gli affari sociali, rurali e per le aree di lingua irlandese) viene determinato retroattivamente nei limiti dell'importo indicato per ogni singolo anno nell'offerta ed è limitato alle perdite effettivamente subite dal vincitore della gara affidatario del servizio, tenendo conto delle spese, delle entrate ed eventualmente un margine di profitto.

Il contratto stabilisce il limite massimo del corrispettivo per ogni singolo anno, il quale può essere aumentato, unicamente a discrezione dell'autorità aggiudicatrice nel caso di mutamento delle condizioni di esercizio. Fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto, l'autorità aggiudicatrice, nella valutazione delle proposte di aumento del corrispettivo massimo, tiene debito conto di tutti gli sviluppi che incidono sulla gestione del servizio che non sono stati o che non avrebbero potuto essere previsti dall'offerente o derivanti da fattori che esulano dal suo controllo.

Il contratto è aggiudicato dal citato Ministero competente. Tutti i pagamenti previsti dal contratto sono effettuati in euro e sono subordinati al ricevimento, da parte dell'autorità aggiudicatrice, di domande debitamente documentate accompagnate da certificati emessi dai revisori dei conti del vettore conformemente alle disposizioni del contratto.

7.   Durata, modifiche e risoluzione del contratto: Il contratto è valido per un periodo massimo di tre anni decorrenti dall'1.8.2005 e avrà termine entro e non oltre il 31.7.2008. Se opportuno, verrà pubblicato un nuovo bando di gara anteriormente al 31.7.2008. Qualsiasi modifica del contratto o recesso dallo stesso deve essere conforme alle disposizioni del contratto. Una modifica delle condizioni di esercizio è ammessa solo con il consenso dell'autorità aggiudicatrice.

8.   Sanzioni in caso di inadempimento del contratto: In caso di forza maggiore, o qualora il volo venga cancellato per motivi direttamente imputabili al vettore, il corrispettivo pagato riguarda esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal vettore per la gestione dei passeggeri che hanno subito un pregiudizio in seguito alla non effettuazione di tali voli. L'autorità aggiudicatrice si riserva il diritto di notificare la risoluzione del contratto qualora ritenga che i requisiti imposti dagli oneri di servizio pubblico non siano stati debitamente soddisfatti sotto il profilo dell'adeguatezza del servizio fornito dal vettore ed in particolare del numero di voli annullati per motivi ad esso direttamente imputabili.

9.   Termine per la presentazione delle offerte: 1 mese a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Presentazione delle domande: Le domande devono essere inviate all'indirizzo indicato al punto 5 e recare la dicitura EASP Tender entro le 12 pomeridiane (ora irlandese) del giorno indicato al punto 9.

11.   Validità della gara: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.7.2005, un programma di esercizio della rotta in questione a decorrere dall'1.8.2005 o prima di tale data, in conformità con gli oneri di servizio pubblico imposti, come modificati, e senza corrispettivo finanziario.

12.   Freedom of Information Acts, 1997 and 2003 (Legge sulla libertà di informazione): Il ministero competente si impegna a fare ogni sforzo per garantire la riservatezza di tutte le informazioni comunicategli dagli offerenti nel rispetto degli obblighi impostigli dalla legge, ivi compresi i Freedom of Information (FOI) Acts 1997 e 2003. Se desiderano che le informazioni contenute nelle loro offerte non vengano divulgate per motivi di riservatezza commerciale, gli offerenti sono tenuti, al momento della comunicazione delle suddette informazioni, ad indicarle e a precisarne le ragioni. Prima di adottare una decisione in merito alla divulgazione delle informazioni ai sensi delle disposizioni della legge sulla libertà di informazione, il ministero si consulta con gli offerenti in merito alla necessità di riservatezza commerciale. Se gli offerenti ritengono che nessuna delle informazioni presentate abbia un carattere riservato, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione in merito e tali informazioni possono essere divulgate sulla base di una richiesta ai sensi della legge sulla libertà di informazione.


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