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Document C2005/057/25

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C-198/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Riconoscimento dei diplomi — Professioni regolamentate — Guida turistica»)

    GU C 57 del 5.3.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 57/13


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Quinta Sezione)

    20 gennaio 2005

    nella causa C-198/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)

    («Inadempimento di uno Stato - Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE - Riconoscimento dei diplomi - Professioni regolamentate - Guida turistica»)

    (2005/C 57/25)

    Lingua processuale: il francese

    Nella causa C-198/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 4 maggio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra M. Patakia e sig. H. Stovlbaek) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues, sig.re C. Isidoro e O. Christmann) la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. M.J. Makarczyk e P. Kūris (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 20 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Non avendo preso tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni e non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, per quanto riguarda la professione di guida turistica, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tali direttive.

    2)

    La Repubblica francese è condannata alle spese.


    (1)  GU C 168 del 26.6.2004.


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