Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/057/08

    Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 gennaio 2005, nella causa C-302/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof (Austria)]: nel procedimento avviato in nome e per conto di: Nils Laurin Effing (Prestazioni familiari — Alimenti concessi da uno Stato membro a titolo di anticipo a favore di figli minorenni — Figli di detenuti — Requisiti ai fini della concessione degli alimenti — Detenuto trasferito in un altro Stato membro ai fini dell'espiazione della pena — Art. 12 CE — Artt. 3 e 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71)

    GU C 57 del 5.3.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 57/5


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Prima Sezione)

    20 gennaio 2005

    nella causa C-302/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof (Austria)]: nel procedimento avviato in nome e per conto di: Nils Laurin Effing (1)

    (Prestazioni familiari - Alimenti concessi da uno Stato membro a titolo di anticipo a favore di figli minorenni - Figli di detenuti - Requisiti ai fini della concessione degli alimenti - Detenuto trasferito in un altro Stato membro ai fini dell'espiazione della pena - Art. 12 CE - Artt. 3 e 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71)

    (2005/C 57/08)

    Lingua di procedura: il tedesco

    Nella causa C-302/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con ordinanza 11 luglio 2002, pervenuta alla Corte il 26 agosto 2002, nel procedimento avviato in nome e per conto di: Nils Laurin Effing, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    In una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui un lavoratore abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, il trasferimento, quale detenuto, nello Stato membro di cui sia originario per ivi espiare la restante parte della pena, trova applicazione, nel settore delle prestazioni familiari e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13, n. 2, del detto regolamento, la legge dello Stato membro medesimo. Né le disposizioni – segnatamente, l'art. 3 – del regolamento stesso, né l'art. 12 CE ostano a che, in una fattispecie di tal genere, la normativa di uno Stato membro subordini la concessione di prestazioni familiari, come quelle previste dall'österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (legge federale austriaca relativa agli anticipi sugli alimenti a favore di minori), a favore dei familiari di un siffatto cittadino comunitario al requisito che questi sia detenuto sul territorio dello Stato membro medesimo.


    (1)  GU C 305 del 7.12.2002.


    Top