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Document C2005/031/31

    Causa C-509/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 10 dicembre 2004 nel procedimento Magpar VI B.V. contro Staatssecretaris van Financiën

    GU C 31 del 5.2.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 31/15


    Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 10 dicembre 2004 nel procedimento Magpar VI B.V. contro Staatssecretaris van Financiën

    (Causa C-509/04)

    (2005/C 31/31)

    Lingua processuale: l'olandese

    Con ordinanza 10 dicembre 2004, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 dicembre 2004, nel procedimento Magpar VI B.V. contro Staatssecretaris van Financiën, lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    1)

    Se l'art. 7, n. 1, lett. b) bis, della direttiva 69/335/CEE (1), come modificato dalla direttiva 73/79/CEE (2), debba essere interpretato nel senso che, qualora, entro cinque anni dall'acquisto di azioni nell'ambito di una fusione per scambio di azioni esente da imposta sui conferimenti, una società non sia più in possesso di tali azioni poiché la società di cui essa deteneva le azioni si è fusa, le condizioni di cui alla disposizione menzionata della direttiva devono valere per le azioni della società ricevente.

    2)

    Se, ai fini della questione posta supra al punto 4.1, sia rilevante che la società della quale erano detenute le azioni abbia cessato di esistere per effetto di una fusione giuridica con un'altra società (art. 311, n. 1, del secondo libro del codice civile) cosicché non può parlarsi di un'alienazione di azioni in senso letterale.


    (1)  Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).

    (2)  Direttiva del Consiglio 9 aprile 1973, che modifica il campo d'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti, prevista in favore di talune operazioni di ristrutturazione di società, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 103, pag. 13).


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