Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/031/19

    Causa C-487/04: Ricorso del 25 novembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

    GU C 31 del 5.2.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 31/9


    Ricorso del 25 novembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-487/04)

    (2005/C 31/19)

    Lingua di procedura: l'italiano

    Il 25 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori C. Cattabriga e A. Bordes, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

    La ricorrente conclude che la Corte voglia:

    dichiarare che, istituendo unilateralmente un sistema di tracciabilità del latte in polvere destinato a certi usi, non previsto dal diritto comunitario pienamente armonizzato applicabile al settore, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dei regolamenti (CE) n. 1255/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (1) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e (CE) n. 2799 della Commissione, del 17 dicembre 1999 (2), recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere;

    condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

    Motivi e principali argomenti:

    1)

    Per prevenire gli abusi nella percezione degli aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali, i regolamenti (CE) n. 1255/1999 e (CE) n. 2799/1999 istituiscono un articolato meccanismo di controllo sulle imprese utilizzatrici di tale prodotto. Tale meccanismo, pur lasciando agli Stati membri il potere di adottare misure di controllo supplementari per garantire il rispetto delle disposizioni relative alla concessione degli aiuti, non permette tuttavia ad essi di imporre agli operatori del settore obblighi ulteriori e di natura eterogenea rispetto a quelli che il regolamento n. 2799/1999 impone alle imprese beneficiarie degli aiuti.

    2)

    In particolare, deve ritenersi esclusa la possibilità, per gli Stati membri, di imporre unilateralmente condizioni che incidano sulla composizione del latte in polvere oggetto del regolamento n. 2799/1999, quali l'addizione di traccianti colorati destinati a rendere evidente la destinazione del prodotto all'alimentazione degli animali.

    3)

    Tale condizione non può che ostacolare gli scambi di latte scremato in polvere tra gli Stati membri. In effetti, poiché la destinazione del prodotto non è normalmente nota al momento della produzione, l'esigenza di aggiungere i traccianti imposti dalla legislazione italiana impone alle imprese attive negli scambi di latte scremato in polvere verso il mercato italiano di procedere a complicate manipolazioni sulle partite destinate a tale mercato. Ora, come la giurisprudenza ha più volte ricordato, le organizzazioni comuni di mercato sono basate, per quanto riguarda il commercio intracomunitario, sulla libertà dei negozi commerciali ed ostano a qualsiasi normativa nazionale che, come nel caso di specie, ostacoli il commercio tra gli Stati membri.

    4)

    La legislazione italiana in causa reca inoltre pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte basata, per ciò che riguarda i regimi di aiuto da essa istituiti, su prescrizioni uniformi, applicabili erga omnes. E' infatti evidente che, se tutti gli Stati membri, al pari dell'Italia, si ritenessero autorizzati a introdurre unilateralmente regole di tracciabilità ad hoc per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali, ciò determinerebbe difficoltà inestricabili per gli operatori del settore, che dovrebbero assoggettarsi a normative distinte e diversificare i loro prodotti in funzione delle regole applicate in 25 mercati nazionali distinti.

    5)

    Il governo italiano non potrebbe d'altronde invocare la giurisprudenza secondo la quale l'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato non impedisce agli Stati membri di applicare norme nazionali che perseguano uno scopo d'interesse generale diverso da quelli perseguiti dall'organizzazione comune. Emerge infatti chiaramente dalla lettura dei lavori preparatori della legge n. 250/2000 che lo scopo delle disposizioni in essa contenute è di prevenire l'illegittima deviazione del latte scremato in polvere dalla destinazione dichiarata. Tale legge mira dunque a raggiungere gli stessi scopi che sono alla base degli articoli 9 e ss. del regolamento n. 2799/1999.

    6)

    Si legge ancora nei lavori preparatori della legge n. 250/2000, che la decisione delle autorità italiane di discostarsi dal regime di controllo previsto dal regolamento n. 2799/1999 si giustificherebbe in ragione dell'inefficacia, nel contesto italiano, dei meccanismi di controllo previsti dal regolamento.

    7)

    Tale giustificazione si scontra contro la giurisprudenza costante secondo la quale, da un lato, qualora la Comunità abbia istituito un'organizzazione comune di mercato in un settore determinato, gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune, e, dall'altro, le difficoltà di ordine pratico rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono allo Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall'osservanza dei propri obblighi.

    8)

    Infine le autorità italiane non possono invocare il fatto che la legge n. 250/2000 non è mai stata effettivamente applicata non essendo mai stato emanato il decreto ministeriale che doveva provvedere ad individuare i traccianti e a determinare le relative modalità d'impiego. Come la Corte ha più volte ricordato, il fatto che una legislazione in contrasto con il diritto comunitario trovi scarsissima – o addirittura nessuna – applicazione non vale a far venir meno la relativa infrazione.


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.


    Top