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Document C2005/019/68

    Causa T-451/04: Ricorso per carenza della Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 novembre 2004

    GU C 19 del 22.1.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 19/32


    Ricorso per carenza della Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Particular, S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 novembre 2004

    (Causa T-451/04)

    (2005/C 19/68)

    Lingua processuale: il portoghese

    Il 18 novembre 2004 la Mediocurso – Estabelecimento de Ensino Particular, S.A., con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti Carlos Botelho Moniz e Eduardo Maia Cadete, con domicilio eletto in Lisbona, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso per carenza contro la Commissione delle Comunità europee.

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare che la Commissione, in violazione del regime previsto dall'art. 233 CE, è venuta meno all'obbligo di provvedere all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Mediocurso/Commissione;

    condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente fa valere a sostegno della propria domanda che la Commissione ha omesso di prendere i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Mediocurso/Commissione.

    Trascorsi più di 50 mesi dalla data di pronuncia della sentenza, la Commissione non ha preso i provvedimenti che esige l'esecuzione della sentenza medesima, segnatamente la decisione sulle richieste della ricorrente di pagamento dei saldi.

    Pur essendo stata sollecitata, con lettera della ricorrente 19 luglio 2004, a procedere all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, la Commissione si è limitata a rispondere, con lettera 31 agosto 2004, che i suoi servizi avrebbero proceduto, nel termine più breve possibile, all'emanazione di nuove decisioni. Secondo la ricorrente, tale risposta costituisce una comunicazione meramente interlocutoria e non costituisce un provvedimento di esecuzione della detta sentenza.

    La Commissione è incorsa, pertanto, in una violazione illegittima ai sensi dell'art. 232 CE, che la Corte di giustizia può dichiarare ai sensi del comma 1 della disposizione medesima.


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