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Document C2005/019/06

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 25 novembre 2004, nel procedimento C-109/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): KPN Telecom BV contro Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) («Telecomunicazioni — Direttiva 98/10/CE — Rete aperta alla telefonia vocale — Fornitura d'informazioni relative agli abbonati — Fissazione dei prezzi»)

GU C 19 del 22.1.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

25 novembre 2004

nel procedimento C-109/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): KPN Telecom BV contro Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) (1)

(«Telecomunicazioni - Direttiva 98/10/CE - Rete aperta alla telefonia vocale - Fornitura d'informazioni relative agli abbonati - Fissazione dei prezzi»)

(2005/C 19/06)

Lingua processuale: l'olandese

Nel procedimento C-109/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 8 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2003, nella causa KPN Telecom BV contro Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), in presenza di: Denda Multimedia BV, Denda Directory Services BV, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione (relatore), dai sigg. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 25 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 6, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, dev'essere interpretato nel senso che l'espressione «informazioni utili» riguarda unicamente i dati relativi agli abbonati che non si sono opposti al fatto di essere inseriti in un elenco pubblicato e che siano sufficienti a consentire agli utenti di un elenco di identificare gli abbonati che essi cercano. Tali dati comprendono, in linea di principio, il nome e l'indirizzo, compreso il codice postale, degli abbonati nonché il numero o i numeri di telefono ad essi attribuiti dall'organismo interessato. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che altri dati siano resi disponibili agli utenti qualora, considerate condizioni nazionali specifiche, essi appaiano necessari all'identificazione degli abbonati.

2)

L'art. 6, n. 3, della direttiva 98/10, in quanto prevede che le informazioni utili siano fornite a terzi a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie, dev'essere interpretato nel senso che:

con riferimento a dati quali il nome e l'indirizzo delle persone, nonché il numero di telefono ad esse attribuito, il gestore del servizio universale può fatturare soltanto i costi relativi alla messa a disposizione effettiva dei terzi di tali dati;

con riferimento a dati aggiuntivi che un tale gestore non è obbligato a mettere a disposizione dei terzi, quest'ultimo ha il diritto di fatturare, a parte i costi relativi a tale messa a disposizione, i costi supplementari che esso stesso ha dovuto sostenere per la raccolta di tali dati, fintantoché sia garantito un trattamento non discriminatorio dei terzi.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


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