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Document C2004/228/41
Case C-261/04: Reference for a preliminary ruling by the Arbeitsgericht Regensburg (Germany) by order of that court of 16 June 2004 in the case of Gerhard Schmidt against Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
Causa C-261/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Regensburg con ordinanza 16 giugno 2004 nel procedimento Gerhard Schmidt contro Fa. Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
Causa C-261/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Regensburg con ordinanza 16 giugno 2004 nel procedimento Gerhard Schmidt contro Fa. Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
GU C 228 del 11.9.2004, p. 21–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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11.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Regensburg con ordinanza 16 giugno 2004 nel procedimento Gerhard Schmidt contro Fa. Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
(Causa C-261/04)
(2004/C 228/41)
Con ordinanza 16 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 21 giugno 2004, nel procedimento Gerhard Schmidt contro Fa. Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, l'Arbeitsgericht Regensburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
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a) |
Se la clausola 8, n. 3, dell'accordo quadro (direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE (1), relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) debba essere interpretata nel senso che nell'ambito della sua attuazione nell'ordinamento interno essa vieta una reformatio in peius attraverso un abbassamento dell'età da 60 a 58 anni. |
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b) |
Se la clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro (direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale — come quella controversa nel caso di specie — non contenga alcuna limitazione ai sensi delle tre alternative previste al n. 1. |
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c) |
Se l'art. 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (2), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale — come quella controversa nel caso di specie — consenta di concludere contratti a tempo determinato con lavoratori che abbiano compiuto i 52 anni in assenza di una ragione obiettiva, così derogando al principio della necessaria presenza di una ragione obiettiva. |
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d) |
Se, nel caso in cui una delle tre precedenti questioni venga risolta affermativamente, il giudice nazionale debba disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto comunitario e se trovi quindi applicazione il principio generale di diritto interno secondo cui un contratto di lavoro a tempo determinato è ammissibile solo in presenza di una ragione obiettiva. |
(1) GU L 175, pag. 43.
(2) GU L 303, pag. 16.