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Document C2004/201/45

Causa T-202/04: Ricorso della Madaus Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 27 maggio 2004

GU C 201 del 7.8.2004, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/22


Ricorso della Madaus Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 27 maggio 2004

(Causa T-202/04)

(2004/C 201/45)

Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui il ricorso è stato presentato: l'inglese

Il 27 maggio 2004 la Madaus Aktiengesellschaft, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dal sig. I. Valdelomar Serrano, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Optima Health Limited.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che l'UAMI è incorso in un errore di diritto nell'adottare la decisione impugnata,

annullare la decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario

Optima Health Limited, ora The Optima Health Limited

Marchio comunitario in oggetto:

Il marchio denominativo «ECHINAID» per prodotti rientranti nella classe 5 (Vitamine, integratori alimentari, prodotti a base di erbe, prodotti farmaceutici e medici) — Domanda n. 1666239

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Madaus AG

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Registrazione internazionale del marchio denominativo «ECHINACIN» per prodotti rientranti nella classe 5 (prodotti chimici farmaceutici)

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso introdotto dalla Madaus

Motivi del ricorso:

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha applicato in maniera errata il concetto di territorio di riferimento e di pubblico di riferimento. La ricorrente sostiene altresì che il prefisso Echina non è descrittivo e che vi è rischio di confusione tra i marchi.


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