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Document C2004/146/06

Ricorso della Railion Deutschland AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2004 (Causa T-109/04)

GU C 146 del 29.5.2004, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 146/5


Ricorso della Railion Deutschland AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2004

(Causa T-109/04)

(2004/C 146/06)

Lingua processuale: il tedesco

Il 18 marzo 2004 la Railion Deutschland AG, con sede in Mainz (Germania), rappresentata dal sig. H. Johlen, avvocato, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 12 dicembre 2003, C(2003)4660 def. corr., con la quale si stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso determinato;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un'impresa che si occupa del trasporto ferroviario di merci. Il ricorso è diretto contro è decisione della Commissione, con la quale quest'ultima ha rifiutato la richiesta di sgravio dei dazi all'importazione presentata dalla Repubblica tedesca in favore della ricorrente. L'obbligazione doganale era stata applicata in quanto la ricorrente ha effettuato il trasporto ferroviario di alcool, dichiarando di trasportare colori, dalla zona franca di Brema a quella di Amburgo. La ricorrente non ha dato spiegazioni in merito a tale falsa dichiarazione. Da Amburgo la merce sarebbe infine giunta nella Repubblica ceca.

La ricorrente fa valere, tra l'altro, che la decisione viola il diritto ad essere sentiti, requisito di forma sostanziale. Formalmente, è stata data alla ricorrente la possibilità di prendere posizione, tuttavia la decisione di rifiuto della convenuta non ha dato risposta agli argomenti sollevati, contrariamente a quanto previsto dal diritto ad essere sentiti. La Commissione non avrebbe tenuto conto dell'esposizione della ricorrente concernente i diversi rischi cui si espone una società di trasporto ferroviario o marittimo in una zona franca. La Commissione, nella sua decisione, sarebbe partita dal presupposto che la ricorrente, in quanto società per il trasporto ferroviario, dovesse essere trattata come società per il trasporto via mare.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione violi l'art. 239 del codice doganale comunitario. Essa nega, invocando fatti inesatti o incompleti, l'esistenza di «casi eccezionali». La ricorrente ritiene di essere esposta ad un maggiore rischio di frode sulla natura delle merci da trasportare, a seguito delle semplificazioni amministrative legate alla procedura di transito ferroviario. Essa sostiene di non poter eliminare, né controllare, tale rischio per quanto la riguarda. In particolare, essa afferma che è praticamente impossibile verificare i container.

Infine la ricorrente fa valere che, nel prendere la decisione prevista all'art. 239 del codice doganale, si deve tener conto del fatto che le Comunità europee non hanno subito alcun danno finanziario e che non si è mai rischiato che ciò accadesse, in quanto l'alcool era destinato al mercato ceco ed era ivi anche stato recapitato.


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