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Document C2004/118/32

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nella causa C-102/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Ingeborg Beuttenmüller contro Land Baden-Württemberg («Libera circolazione dei lavoratori — Riconoscimento dei diplomi — Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE — Professione di insegnante nelle scuole primarie e secondarie — Titolare di un diploma di studi post-secondari della durata di due anni — Condizioni di esercizio della professione»)

GU C 118 del 30.4.2004, pp. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/18


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nella causa C-102/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Ingeborg Beuttenmüller contro Land Baden-Württemberg (1)

(«Libera circolazione dei lavoratori - Riconoscimento dei diplomi - Direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE - Professione di insegnante nelle scuole primarie e secondarie - Titolare di un diploma di studi post-secondari della durata di due anni - Condizioni di esercizio della professione»)

(2004/C 118/32)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-102/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ingeborg Beuttenmüller e Land Baden-Württemberg, domanda vertente sull'interpretazione delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e 18 giugno 1992, 92/51/CEE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A Rosas (relatore), A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 29 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, dev'essere interpretato nel senso che l'abilitazione alla professione di insegnante, acquisita in Austria in seguito alla formazione precedentemente biennale, è equivalente a un diploma ai sensi del primo comma della stessa disposizione, nel caso in cui l'autorità competente di tale Stato membro confermi che il certificato di esame rilasciato in seguito alla formazione biennale deve essere considerato equivalente al diploma ottenuto in seguito ad una formazione triennale e conferisce, in tale Stato membro, gli stessi diritti per quanto riguarda l'accesso alla professione di insegnante o il suo esercizio. È compito del giudice nazionale, tenuto conto degli elementi di prova presentati dall'interessata, conformemente all'art. 8, n. 1, di tale direttiva, nonché delle disposizioni nazionali applicabili per la valutazione di tali elementi, stabilire se l'ultima condizione enunciata all'art. 1, lett. a), secondo comma, debba considerarsi soddisfatta nella causa principale. Tale condizione riguarda il diritto di esercitare una professione regolamentata e non la remunerazione e le altre condizioni di lavoro applicabili nello Stato membro che riconosce l'equivalenza tra una vecchia e una nuova formazione.

2)

L'art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 può essere invocato da un cittadino di uno Stato membro contro una normativa nazionale non conforme a tale direttiva. Quest'ultima osta ad una simile normativa nazionale quando, per il riconoscimento di un'abilitazione all'insegnamento acquisita o riconosciuta in uno Stato membro diverso dallo Stato ospitante essa esige, senza ammettere eccezioni, che la formazione post-secondaria abbia almeno una durata triennale e che essa riguardi almeno due fra le materie richieste per l'insegnamento nello Stato membro di accoglienza.

3)

In assenza di misure di trasposizione adottate nel termine prescritto all'art. 17, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48, un cittadino di uno Stato membro può fondarsi sull'art. 3, lett. a), di tale direttiva per ottenere, nello Stato membro ospitante, il riconoscimento di un'abilitazione alla professione di insegnante quale quella acquisita in Austria sulla base di una formazione di due anni. In circostanze simili a quelle della causa principale, tale possibilità non è né esclusa a causa dell'applicazione della deroga prevista all'art. 3, ultimo comma, di tale direttiva, né subordinata alla condizione che il richiedente si sia previamente sottoposto alle misure di compensazione previste all'art. 4 della medesima direttiva.


(1)  GU C 144 del 15.6.2002.


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