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Document C2004/106/28

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 18 marzo 2004, nella causa C-45/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania): Oxana Dem'Yanenko (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Situazione che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 64/221/CEE — Diritti fondamentali — Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Espulsione di un cittadino di un paese terzo senza legami familiari o matrimoniali con un cittadino di uno Stato membro — Procedimento di convalida dell'ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera di un cittadino di un paese terzo — Nozione di «giurisdizione di uno Stato membro» — Organo giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 68 CE, può sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale — Incompetenza della Corte)

GU C 106 del 30.4.2004, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/16


ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

18 marzo 2004,

nella causa C-45/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania): Oxana Dem'Yanenko (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Situazione che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 64/221/CEE - Diritti fondamentali - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Espulsione di un cittadino di un paese terzo senza legami familiari o matrimoniali con un cittadino di uno Stato membro - Procedimento di convalida dell'ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera di un cittadino di un paese terzo - Nozione di «giurisdizione di uno Stato membro» - Organo giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 68 CE, può sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale - Incompetenza della Corte)

(2004/C 106/28)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-45/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Catania nell'ambito di un procedimento riguardante la convalida di un decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera adottato nei confronti di Oxana Dem'Yanenko, domanda vertente sull'interpretazione, da un lato, degli artt. 7, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri,giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, 56, pag. 850) e, d'altro lato, dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, quali risultano, in particolare, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. M. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig.ra Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 18 marzo 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni sottopostele dal Tribunale di Catania con ordinanza 19 gennaio 2003.


(1)  GU C 83, del 5.4.2003


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