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Document C2004/106/111

    Sentenza del Tribunale di primo grado 18 marzo 2004 nella causa T-67/02, Léopold Radauer contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Trasferimento del forfait di riscatto dei diritti pensionistici maturati in forza di attività professionali anteriori all'entrata in servizio presso le Comunità — Calcolo delle annualità — Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Disposizioni generali di esecuzione — Principio della parità di trattamento — Libera circolazione dei lavoratori)

    GU C 106 del 30.4.2004, p. 57–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 106/57


    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    18 marzo 2004

    nella causa T-67/02, Léopold Radauer contro Consiglio dell'Unione europea (1)

    (Dipendenti - Trasferimento del forfait di riscatto dei diritti pensionistici maturati in forza di attività professionali anteriori all'entrata in servizio presso le Comunità - Calcolo delle annualità - Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto - Disposizioni generali di esecuzione - Principio della parità di trattamento - Libera circolazione dei lavoratori)

    (2004/C 106/111)

    Lingua processuale: il francese

    Nella causa T-67/02, Léopold Radauer, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. F. Anton), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione del Consiglio 17 aprile 2001, recante il calcolo delle annualità pensionistiche del ricorrente in seguito al trasferimento, al regime comunitario, del forfait di riscatto dei diritti pensionistici maturati da questo a titolo del regime austriaco, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 18 marzo 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1.

    Il ricorso è respinto.

    2.

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 97 del 20.4.2002.


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