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Document C2004/106/10

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-90/02 domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesfinanzhof (Germania): Finanzamt Gummersbach contro Gerhard Bockemühl (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell'art. 18, n. 1, della sesta direttiva IVA — Condizioni per l'esercizio del diritto a deduzione dell'IVA pagata a monte — Destinatario di un servizio di cui all'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva IVA — Offerta di personale effettuata da parte di un soggetto passivo residente all'estero — Beneficiario debitore dell'IVA quale destinatario della prestazione — Possesso obbligatorio di una fattura — Contenuto della fattura)

GU C 106 del 30.4.2004, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

1o aprile 2004

nella causa C-90/02 domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesfinanzhof (Germania): Finanzamt Gummersbach contro Gerhard Bockemühl (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Interpretazione dell'art. 18, n. 1, della sesta direttiva IVA - Condizioni per l'esercizio del diritto a deduzione dell'IVA pagata a monte - Destinatario di un servizio di cui all'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva IVA - Offerta di personale effettuata da parte di un soggetto passivo residente all'estero - Beneficiario debitore dell'IVA quale destinatario della prestazione - Possesso obbligatorio di una fattura - Contenuto della fattura)

(2004/C 106/10)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-90/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Finanzamt Gummersbach e Gerhard Bockemühl, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 18, n. 1, e 22, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalle direttive del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388 (GU L 376, pag. 1), e 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, che modifica la direttiva 77/388 in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione (GU L 384, pag. 47), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 1o aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un soggetto passivo che, quale destinatario di servizi, sia debitore dell'imposta sul valore aggiunto corrispondente, ai sensi dell'art. 21, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalle direttive del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388, e 14 dicembre 1992, 92/111/CEE, che modifica la direttiva 77/388 in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione, non è tenuto ad essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell'art. 22, n. 3, di tale direttiva per poter esercitare il suo diritto a deduzione.


(1)  GU C 169 del 13.7.2002.


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