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Document C/2024/06453
Criteria for the assignment of cases to Chambers
Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni
Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni
GU C, C/2024/6453, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6453/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/6453 |
28.10.2024 |
Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni
(C/2024/6453)
Il 9 ottobre 2024 il Tribunale ha stabilito, conformemente all’articolo 25 del regolamento di procedura, i criteri per l’attribuzione delle cause alle sezioni. Questi criteri abrogano e sostituiscono i criteri per l’attribuzione delle cause alle sezioni del 12 luglio 2023 (1)
Questi criteri sono i seguenti:
1.
Le cause sono attribuite immediatamente dopo il deposito del ricorso, e salvo un’applicazione successiva dell’articolo 28 del regolamento di procedura, alle sezioni composte da tre giudici.
2.
Le cause in materia di funzione pubblica, ossia le cause che traggono origine dal rapporto di impiego tra l’Unione europea e il suo personale, sono ripartite tra le sezioni specificamente designate a tal fine nella decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni, in base a un turno stabilito in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria.
3.
Le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo IV del regolamento di procedura sono ripartite tra le sezioni specificamente designate a tal fine nella decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni, in base a un turno stabilito in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria.
4.
Le cause diverse da quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3 sono ripartite tra le sezioni in base a due turni distinti stabiliti in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria:|
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per le cause riguardanti l’applicazione delle norme in materia di concorrenza vigenti per le imprese, delle norme riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati, delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale, delle norme relative alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno nonché delle norme relative ai mercati e ai servizi digitali; |
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per tutte le altre cause, fatta eccezione per le domande relative alle sentenze e ordinanze di cui al capo XVII del titolo III del regolamento di procedura. |
5.
Il presidente del Tribunale potrà derogare ai turni previsti nei paragrafi 2, 3 e 4 per tener conto della connessione di talune cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.
6.
Le domande di pronuncia pregiudiziale sono attribuite immediatamente dopo la trasmissione della domanda da parte della Corte di giustizia e salvo un’applicazione successiva dell’articolo 28 del regolamento di procedura, alla sezione incaricata delle domande di pronuncia pregiudiziale, composta di cinque giudici.
7.
Le domande relative alle sentenze e ordinanze di cui al capo XVII del titolo III del regolamento di procedura, nonché le domande di rettifica delle sentenze e ordinanze di cui all’articolo 235 del regolamento di procedura, sono attribuite immediatamente in base ai criteri stabiliti nell’articolo 162 del regolamento di procedura.
8.
I criteri per l’attribuzione delle cause alle sezioni qui enunciati sono stabiliti per il periodo compreso tra il 9 ottobre 2024 e il 31 agosto 2025.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6453/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)