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Document 92003E000461

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0461/03 di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione. Vendita di animali.

GU C 65E del 13.3.2004, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/28


(2004/C 65 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0461/03

di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(19 febbraio 2003)

Oggetto:   Vendita di animali

In negozi specializzati nella vendita di animali, è possibile acquistare come animali domestici persino iguana, serpenti, ragni e coccodrilli, cioè specie che non hanno nulla a che fare con l'espressione «animali domestici» e le cui abitudini, conformazione fisica e bisogni ne rendono impossibile la vita in una casa o in un appartamento, in quanto l'animale ne soffrirebbe.

Vorrei che la Commissione europea mi comunicasse se esiste una particolare direttiva o altra normativa comunitaria che stabilisca quali specie si possono vendere come animali domestici. Come intende agire la Commissione in modo da metter fine a questo palese sfruttamento degli animali, che ha come unico scopo il profitto?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(19 marzo 2003)

La Commissione è ben consapevole del fatto che animali esotici, e specialmente rettili, sono sempre più spesso posti in vendita nei negozi per animali domestici. Non esiste alcuna normativa comunitaria specifica che stabilisca quali animali possano essere venduti come animali domestici e da compagnia. Va tuttavia rilevato che il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1) contiene una serie di disposizioni in tema di benessere degli animali che assumono rilevanza per il problema sollevato dall'onorevole parlamentare. Il regolamento disciplina oltre 30 000 diverse specie di animali e vegetali, i cui elenchi si trovano in quattro distinti allegati, in funzione dello status giuridico di tali specie: L'allegato A contiene le specie minacciate di estinzione; l'allegato Β contiene specie non necessariamente minacciate di estinzione ma che tale rischio possono subire se non viene adottata una severa regolamentazione del loro commercio. Per le specie incluse negli allegati si applicano le seguenti disposizioni:

l'articolo 4 del regolamento dispone che la licenza di importazione di un esemplare vivo può essere rilasciata soltanto quando la sistemazione prevista nel suo luogo di destinazione sia attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura. Spetta alle autorità competente degli Stati membri vigilare sull'osservanza di questa norma;

con alcune eccezioni, il citato regolamento vieta qualsiasi attività commerciale avente ad oggetto esemplari delle specie di cui all'allegato A e dispone che gli Stati membri possano vietare la detenzione di esemplari, in particolare gli animali vivi. Questa disposizione si applica anche agli esemplari delle specie di cui all'allegato Β per le quali non possa essere fornita la prova che siano state acquistate o introdotte nella Comunità nel rispetto della normativa in vigore sulla conservazione delle specie di fauna e flora selvatiche;

il regolamento disciplina anche la circolazione degli esemplari vivi nella Comunità. Con riguardo alle specie di cui all'allegato B, il detentore degli esemplari non può abbandonare l'esemplare a meno che il destinatario previsto non sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirgli la corretta assistenza (articolo 9, paragrafo 4). Questa norma si applica ai commercianti di esemplari di specie selvatiche e ai titolari di negozi di animali domestici, i quali sono tenuti a non vendere animali e piante vive senza aver previamente comunicato all'acquirente le informazioni necessarie per assicurare la corretta assistenza a tali esemplari. È necessario che chiunque operi nel commercio degli animali domestici sia al corrente degli obblighi che la legge impone di osservare: proprio per questa ragione la Commissione sta finanziando una campagna di formazione in tutti gli Stati membri che verrà avviata nella seconda metà del 2003;

infine, il citato regolamento dà alla Commissione la facoltà di dettare restrizioni all'introduzione nella Comunità di esemplari vivi delle specie dell'allegato Β per i quali sia accertato che hanno poche possibilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita. Al momento, esistono restrizioni all'importazione motivate dalle ragioni sopra esposte per circa 15 specie. Nell'ambito delle recenti discussioni sull'allevamento dei rettili da parte di privati, l'Union's Scientific Review Group — un ente formato da rappresentanti delle autorità scientifiche degli Stati membri — ha deciso di procedere — se possibile nel corso del 2004 — ad un riesame delle specie che oggi figurano sull'elenco e di altre specie che potrebbero essere iscritte in tale elenco.


(1)  GU L 61 del 3.3.1997.


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