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Document 92003E000151

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0151/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione. Accordo internazionale di pesca UE-Mozambico e cooperazione allo sviluppo.

    GU C 222E del 18.9.2003, p. 156–156 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92003E0151

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0151/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione. Accordo internazionale di pesca UE-Mozambico e cooperazione allo sviluppo.

    Gazzetta ufficiale n. 222 E del 18/09/2003 pag. 0156 - 0156


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0151/03

    di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

    (28 gennaio 2003)

    Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Mozambico e cooperazione allo sviluppo

    Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Mozambico

    1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero del Mozambico?

    2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?

    3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

    Risposta data dal commissario Fischler a nome della Commissione

    (6 marzo 2003)

    Il precedente accordo di pesca tra la Comunità europea e il Mozambico, firmato nel 1988, è stato denunciato dal Mozambico nel 1993, pertanto non vi è al momento nessun accordo in vigore. Tuttavia, il 21 ottobre 2002 la Comunità europea ed il Mozambico hanno siglato un nuovo accordo che entrerà in vigore nel 2003 dopo l'espletamento delle necessarie procedure di approvazione. Il protocollo ad esso associato e i relativi allegati entreranno in vigore il 1o gennaio 2004.

    Tutti i punti elencati qui sotto si riferiscono al nuovo accordo:

    1. L'articolo 2 del primo protocollo del nuovo accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico(1) fissa il livello del contributo finanziario annuo a 4 090 000 euro. L'intera compensazione finanziaria sarà destinata a misure in supporto del settore della pesca mozambicano, di cui all'articolo 3 del protocollo.

    2. Il contributo finanziario annuo di 4 090 000 euro rappresenta l'importo che la Comunità paga in cambio delle possibilità di pesca messe a disposizione della flotta comunitaria.

    3. I pagamenti a carico degli armatori sono fissati al punto 2 e 4 dell'allegato del protocollo.

    I canoni a carico degli armatori per la pesca dei gamberetti di acque profonde ammontano a 600 euro per tonnellata di gamberetti, entro un limite massimo autorizzato di 1000 tonnellate attribuite alla Comunità.

    Riguardo alla pesca dei tonni, i canoni per le licenze ammontano a 25 euro per tonnellata di tonno pescato in acque mozambicane. Le licenze sono concesse previo pagamento di 3000 euro per le tonniere a circuizione e di 1500 euro per le navi con palangari di superficie. L'importo degli anticipi viene dedotto dalla somma globale da versare stabilita in base alle catture effettuate nell'anno precedente, ma se quest'ultima è inferiore agli anticipi versati la somma residua corrispondente non viene rimborsata.

    (1) Non ancora pubblicato.

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