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Document 92003E000132
WRITTEN QUESTION E-0132/03 by Fiorella Ghilardotti (PSE)and Giovanni Pittella (PSE) to the Commission. Resumption of the train service between Brussels and Milan.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0132/03 di Fiorella Ghilardotti (PSE)e Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione. Ripristino del treno Bruxelles -Milano.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0132/03 di Fiorella Ghilardotti (PSE)e Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione. Ripristino del treno Bruxelles -Milano.
GU C 242E del 9.10.2003, p. 99–99
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0132/03 di Fiorella Ghilardotti (PSE)e Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione. Ripristino del treno Bruxelles -Milano.
Gazzetta ufficiale n. 242 E del 09/10/2003 pag. 0099 - 0099
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0132/03 di Fiorella Ghilardotti (PSE)e Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione (28 gennaio 2003) Oggetto: Ripristino del treno Bruxelles -Milano Premesso che è stata decisa la soppressione del treno Bruxelles-Milano; tale decisione determina gravi danni a quanti dal Belgio, dal Lussemburgo, o dalla Francia devono raggiungere l'Italia ed in particolare agli emigranti italiani residenti nel centro e nel nord Europa; la medesima decisione è chiaramente in controtendenza con la politica dei trasporti dell'UE, mirata allo sviluppo di grandi assi di comunicazione e costituisce un serio ostacolo al turismo ed all'istruzione di tanti ragazzi figli di emigranti residenti all'estero e studenti a Milano; Chiediamo di conoscere quale sia la posizione della Commissione europea in merito e quali provvedimenti intenda promuovere affinché sia ripristinato il suddetto servizio interamente o almeno su base settimanale. Risposta comunedata dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissionealle interrogazioni scritte E-0132/03 e E-0252/03 (27 febbraio 2003) La Commissione è effettivamente a conoscenza della soppressione del treno Bruxelles-Milano a partire dal 15 dicembre 2002. Si rammarica della riduzione dei collegamenti internazionali che le imprese ferroviarie interessate possono decidere di attuare, pur riconoscendo loro il diritto di tendere a ottimizzare la loro organizzazione, in particolare evitando perdite finanziarie dovute a investimenti su questo tipo di servizi, come prevede l'articolo 5 della direttiva 91/440(1). In base alle informazioni fornite alla Commissione, il collegamento in questione non sarebbe redditizio per le cinque imprese ferroviarie interessate. La Commissione desidera tuttavia ricordare che, se la soppressione è dovuta principalmente a motivi finanziari, il regolamento 1191/69(2) permette alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di stipulare un contratto di servizio pubblico con un'impresa ferroviaria per operare collegamenti che non sarebbero redditizi senza il sostegno finanziario delle autorità pubbliche. Nel 2003 la Commissione ha intenzione di presentare una proposta di regolamento in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale, che dovrebbe contenere tra l'altro una serie di disposizioni circa la consultazione dei passeggeri da parte delle imprese ferroviarie in caso di modifiche significative ai servizi offerti. La Commissione presenterà anche una proposta di direttiva per rafforzare la competitività delle imprese ferroviarie agevolando l'accesso al mercato dei treni passeggeri internazionali. Le numerose interrogazioni presentate a seguito della soppressione del treno in oggetto e l'annuncio della soppressione di molti altri collegamenti internazionali saranno presi in considerazione ai fini dell'elaborazione di detti progetti legislativi, poiché queste soppressioni non contribuiscono certamente alla realizzazione di uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti, vale a dire mantenere stabile o incrementare la quota modale rappresentata dalla ferrovia rispetto all'insieme dei modi di trasporto. (1) Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, GU L 237 del 24.8.1991. (2) Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, GU L 156 del 28.6.1969.