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Document 92002E003921

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3921/02 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione. Viabilità della zona Tiburtino a Roma.

    GU C 222E del 18.9.2003, p. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E3921

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3921/02 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione. Viabilità della zona Tiburtino a Roma.

    Gazzetta ufficiale n. 222 E del 18/09/2003 pag. 0129 - 0130


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3921/02

    di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

    (14 gennaio 2003)

    Oggetto: Viabilità della zona Tiburtino a Roma

    L'area sud-est della città di Roma denominata Tiburtino, spesso oggetto di un notevole degrado urbanistico ed ambientale, è in questo periodo interessata da un nuovo programma PRUSST del comune di Roma, che ha l'obiettivo di recuperare e trasformare le aree degradate lungo l'asse tiburtino, e di valorizzare il Parco dell'Aniene. È prevista la realizzazione di una strada parallela alla via Tiburtina (in tutto il percorso dell'ex Piano particolareggiato 18 L, con relativo rimagliamento del reticolo locale e prolungamento della limitrofa via di Cerchiara), di una pista ciclabile (dalla zona c.d. Ponte Mammolo a Lunghezza, località vicino Roma) e di percorsi pedonali di accesso al sistema dei casali.

    Il territorio risulta tuttavia compromesso da precedenti e numerosi insediamenti industriali e residenziali, e da un anello autostradale che si collega al centro agroalimentare e al polo tecnologico tiburtino. Inoltre, circa mille cittadini sono privi di acqua potabile e fogne, e l'asfaltatura e l'illuminazione stradale sono gravemente carenti.

    Un ulteriore intervento urbanistico rischia dunque di peggiorare la situazione, soprattutto laddove si consideri che esso sembra non tener conto della crisi di mobilità territoriale che interessa una zona ad alto flusso di traffico, con una popolazione di 940 000 persone tra abitanti, lavoratori delle aziende limitrofe e visitatori delle vicine villa d'Este e villa Adriana (patrimoni dell'Unesco), che può a tutt'oggi contare solo su una grande via (via Tiburtina) ad una corsia e senza corsia di emergenza, un tratto urbano di autostrada privo della terza corsia, una ferrovia ad unico binario.

    A tal proposito il comitato di interquartiere degli abitanti della zona ha presentato una petizione alle autorità comunali competenti e al Parlamento europeo (Petizione n. 698/2002 concernente la viabilità della via Tiburtina in Roma).

    Tutto ciò premesso si interroga la Commissione per sapere:

    1. Se per il PRUSST Tiburtino il comune di Roma ha realizzato la V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) in conformità a quanto previsto dalla Dir. 85/337/CEE(1) e se sono stati rispettati gli obblighi di informazione dei cittadini previsti dalla Dir. 2001/42/CE(2);

    2. Se esiste una possibilità di bloccare ogni nuova edificazione fintanto che non siano realizzate le opere più urgenti per la viabilità.

    (1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

    (2) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

    Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

    (25 febbraio 2003)

    La Commissione ritiene che i programmi e i piani non rientrino nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(1), siano essi precedenti o posteriori alla modifica della stessa mediante la direttiva 97/11/CE(2).

    La direttiva 85/337/CEE del Consiglio sarebbe applicabile, se si dovesse considerare che il progetto presenti le caratteristiche sostanziali di un progetto. Tuttavia, in base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, non è possibile concludere che il nuovo programma PRUSST, previsto dal Comune di Roma per il recupero e la trasformazione delle aree lungo l'asse triburtino, possa essere ritenuto un progetto.

    Alla luce di queste considerazioni e data la mancanza di motivi concreti per la denuncia in merito all'applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio ai casi specifici, non si riscontra alcuna violazione di detta direttiva. Se l'Onorevole parlamentare dovesse offrire informazioni dettagliate che consentano alla Commissione di valutare la questione in relazione alla direttiva di cui sopra, la Commissione potrebbe esaminare la questione.

    Ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente(3), taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente sono oggetto di una valutazione ambientale. Ciononostante, gli Stati membri non hanno ancora l'obbligo di applicare le disposizioni della direttiva. Gli Stati membri infatti sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva solamente entro il 21 luglio 2004.

    (1) GU L 175 del 5.7.1985.

    (2) GU L 73 del 14.3.1997.

    (3) GU L 197 del 21.7.2001.

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