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Document 92002E002560

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2560/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Preoccupazioni e posizioni divergenti sulle conseguenze dell'assunzione di fluoro per la dentatura e l'ossatura del corpo umano.

GU C 242E del 9.10.2003, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E2560

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2560/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Preoccupazioni e posizioni divergenti sulle conseguenze dell'assunzione di fluoro per la dentatura e l'ossatura del corpo umano.

Gazzetta ufficiale n. 242 E del 09/10/2003 pag. 0027 - 0028


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2560/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(13 settembre 2002)

Oggetto: Preoccupazioni e posizioni divergenti sulle conseguenze dell'assunzione di fluoro per la dentatura e l'ossatura del corpo umano

1. E' la Commissione a conoscenza dell'articolo pubblicato sul quotidiano olandese De Vokoskrant il 21 agosto 2002 Fluor maakt Indiase boeren vroeg oud (il fluoro causa di invecchiamento precoce degli indiani), in cui si afferma che gli abitanti di Jharana Khurd e di altri villaggi della parte centrale dello Stato indiano del Rajastan, i quali bevono acqua contenente naturalmente fluoro, invecchiano rapidamente già in giovane età a seguito della malattia chiamata fluorosi, caratterizzata da un lento sfaldamento della dentatura e delle ossa, dall'incurvamento della schiena e da deformazioni delle ginocchia, un processo che, seppure irreversibile, si può bloccare con l'assunzione di vitamina C ed E, di calcio e di antiossidanti?

2. Ricorda la Commissione che negli anni 50 e60 in diversi paesi europei era stata sostenuta la necessità di aggiungere all'acqua potabile, sull'esempio americano, i residui di fluoro dell'industria siderurgica nucleare e dell'alluminio per contrastare la carie e che tale proposta aveva suscitato forti opposizioni per il timore che ciò provocasse una frammentazione e dilatazione delle ossa, turbe del sistema nervoso, un'iperattività dei bambini e probabilmente anche il cancro, per cui era stato deciso che il fluoro non diventasse parte integrante dell'acqua potabile?

3. Come valuta la Commissione l'intenzione espressa alla fine di luglio del 2002 dall'ex Ministro belga della Sanità e dell'Ambiente di scoraggiare attivamente o vietare i dentifrici e le gomme da masticare al fluoro nonché i complementi alimentari fluorati destinati al consumo umano, le pastiglie al fuoro e le gocce al fluoro? L'applicazione di tale misura è incompatibile con le norme comunitarie e, in caso affermativo, per quale motivo?

4. Dispone la Commissione di dati comparativi sulle conseguenze per la sanità degli abitanti del territorio dell'UE derivanti dall'assunzione di acqua potabile naturalmente o artificialmente fluorata rispetto a quelli dei territori in cui l'acqua è priva di fluoro? E' possibile concluderne che il fluoro in generale è nocivo per la salute ma può essere salutare per la dentatura esclusivamente in piccole quantità da non ingerire?

5. Alla luce delle esperienze raccolte finora, non ritiene la Commissione auspicabile adottare misure preventive più severe per prevenire il manifestarsi di fenomeni patologici in conseguenza della presenza naturale o artificiale di fluoro nell'acqua potabile o nel cibo?

Risposta comunedata dal sig. Byrne in nome della Commissionealle interrogazioni scritte E-2560/02 e E-2639/02

(30 ottobre 2002)

La Commissione ha ricevuto il 2 agosto 2000, nel quadro dell'applicazione della direttiva 98/34/CE che stabilisce una procedura di fornitura di informazioni nel campo delle norme standard e delle normative tecniche(1), una nota belga Decreto regio che emenda il Decreto regio del 3 marzo 1992 riguardante il commercio di additivi e di prodotti alimentari cui sono stati aggiunti additivi. In particolare, tale progetto aveva lo scopo di togliere il cromo e il fluoro dall'elenco approvato di additivi. La Commissione ha risposto a tale notifica segnalando che per quanto riguarda l'impiego di cromo e di fluoro come additivi alimentari, tale progetto rientrava nel campo di applicazione della proposta di una direttiva sugli additivi alimentari(2) presentata al Parlamento e al Consiglio in data 8 maggio 2000. Alle autorità belghe competenti è stato richiesto in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 98/34/CE, di differire l'adozione del progetto in questione di dodici mesi a decorre dalla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione. Le autorità belghe hanno quindi rispettato tale obbligo di rinvio dell'adozione del progetto che è stato poi adottato nel luglio di quest'anno.

La Commissione non intende proporre il divieto di utilizzare il fluoro come additivo nei prodotti alimentari. È importante considerare che la normativa dell'Unione sugli additivi alimentari, direttiva 2002/46/CE del Parlamento e del Consiglio sugli additivi alimentari(3), è stata adottata il 10 giugno 2002. Il testo adottato è basato su una posizione comune (CE) n. 18/2002(4) raggiunta e adottata sotto la Presidenza belga nel dicembre 2001. Tale direttiva è entrata in vigore il 12 luglio 2002 e gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione con le leggi, i regolamenti e i provvedimenti amministrativi necessari per ottemperare alla direttiva entro il 31 luglio 2003. Va inoltre considerato che il fluoro figura fra le vitamine e i minerali di cui all'allegato I della direttiva e che può essere usato nella produzione di additivi alimentari in corrispondenza di determinate condizioni specifiche.

La Commissione è al corrente di alcune preoccupazioni espresse riguardanti gli additivi con fluoro. Il Comitato scientifico per l'alimentazione, nella sua relazione 1992 sugli additivi alimentari ed energetici per la Comunità europea(5), ha sottolineato che il fluoro fa bene ai denti anche se un'esposizione cronica al fluoro nella quantità di 10-25 mg giornalieri può determinare effetti sui muscoli e sullo scheletro con possibile debilitazione e deformità osteomuscolari. Il Comitato scientifico per l'alimentazione sta attualmente svolgendo alcune valutazioni sui rischi collegati ai livelli tollerabili per gli additivi di tutti gli elementi oggetto della direttiva sugli additivi alimentari, compreso il fluoro. I livelli massimi previsti per vitamine e minerali negli additivi alimentari verranno quindi stabiliti a livello dell'Unione sulla base del rischio scientifico accertato per gli additivi derivati anche da altre fonti alimentari, tenendo quindi conto delle aggiunte di vitamine e minerali che possono essere assorbite dai consumatori.

Per quanto riguarda l'acqua potabile, la sua qualità è regolata nella Comunità dalla direttiva del Consiglio 80/778/CEE, del 15 luglio 1980, riguardante la qualità dell'acqua utilizzata per il consumo umano(6), che sarà sostituita il 25 dicembre 2003 dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998(7), riguardante l'acqua potabile. In entrambe le direttive viene fissato un limite massimo ammissibile di fluoro presente nell'acqua, senza riferimento alla sua origine (se presente naturalmente o aggiunto come additivo). Il limite stabilito per l'acqua potabile dalla direttiva suindicata è pari a 1,5 mg/litro, in linea con la posizione dell'Organizzazione mondiale per la sanità espressa nelle sue linee di orientamento sulla qualità dell'acqua potabile(8) e rappresenta un buon equilibrio fra gli effetti positivi e negativi del fluoro. Attualmente la Commissione non sta considerando una revisione di tale normativa.

La Commissione non può fornire i dati richiesti sull'incidenza del fluoro sulla salute dentale o su altri effetti sulla salute dei consumatori dell'Unione, in quanto non rientra nell'ambito delle sue responsabilità la raccolta di dati siffatti. Comunque si prevede che il nuovo programma sanitario 2003-2008 porterà allo sviluppo di un sistema per la raccolta da parte degli Stati membri di dati comparabili sull'impatto sulla salute delle singole sostanze assunte.

(1) GU L 204 del 21.7.1998.

(2) GU C 311 E del 31.10.2000.

(3) GU L 183 del 12.7.2002.

(4) GU C 90 E del 16.4.2002.

(5) Relazioni del Comitato scientifico per l'alimentazione, 31a serie, additivi nutrizionali e energetici per la Comunità europea (opinione espressa l'11 dicembre 1992). Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 1993.

(6) GU L 229 del 30.8.1980.

(7) GU L 330 del 5.12.1998.

(8) Organizzazione mondiale della sanità. Linee di orientamento per la qualità dell'acqua potabile. Seconda edizione, volume 2. Ginevra, 1996.

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