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Document 92001E001289

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1289/01 di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione. Trasporto di animali vivi ‐ divieto di trasporto di animali vivi.

    GU C 350E del 11.12.2001, p. 110–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E1289

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1289/01 di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione. Trasporto di animali vivi ‐ divieto di trasporto di animali vivi.

    Gazzetta ufficiale n. 350 E del 11/12/2001 pag. 0110 - 0110


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1289/01

    di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione

    (3 maggio 2001)

    Oggetto: Trasporto di animali vivi divieto di trasporto di animali vivi

    Nel 1992, il Comitato scientifico veterinario della Commissione ha sottolineato che il trasporto di animali vivi dovrebbe essere evitato entro i limiti del possibile. Ciononostante, tantissimi animali vengono trasportati attraverso l'Europa in viaggi estremamente lunghi nel corso dei quali essi sono spesso soggetti ad atroci sofferenze. La maggior parte di tali sofferenze potrebbe essere evitata se gli animali venissero macellati più vicino possibile agli allevamenti e venisse invece trasportata la loro carne. Ciò premesso, intende la Commissione porre fine al trasporto di animali vivi su lunghe distanze favorendo un trasporto di carne più regionalizzato? In caso di risposta negativa, come giustifica la Commissione in modo ragionevole il suo rifiuto?

    Risposta comune data dal sig. Byrne in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-1289/01 e E-1291/01

    (26 giugno 2001)

    La necessità di limitare il trasporto di animali su lunghe distanze a viaggi veramente indispensabili e di ridurre al minimo le sofferenze degli animali sono obiettivi di particolare importanza per la Commissione.

    Essa ha avviato procedure di infrazione contro il Belgio, la Grecia e la Spagna per la mancata attuazione della normativa comunitaria in questo settore e prevede di avviare procedure anche contro altri Stati membri per la violazione della normativa sul trasporto di animali.

    In occasione del Consiglio Agricoltura del gennaio 2001, la Commissione ha presentato una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri dall'attuazione della direttiva 91/628/CEE(1) del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE(2). Il documento è stato presentato anche al Parlamento. La relazione constata che gli Stati membri hanno incontrato evidenti difficoltà nell'applicare pienamente la normativa comunitaria in questo settore e consiglia di prendere in considerazione misure volte ad incoraggiare la macellazione degli animali il più vicino possibile agli allevamenti.

    La Commissione ritiene essenziale adottare norme più severe per migliorare la situazione attuale e ha già preso iniziative in questo senso.

    Allo scopo di evitare il trasporto di animali feriti o malati, la Commissione ha adottato la decisione 2001/298/CE, del 30 marzo 2001, che modifica gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio e della decisione 94/273/CE della Commissione per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto(3) al fine di modificare i certificati sanitari per il commercio intracomunitario di animali in modo che possa essere indicata l'idoneità degli animali ad essere trasportati. Questa misura entrerà in vigore il 1o agosto 2001.

    Per migliorare gli condizioni dei veicoli, il 9 aprile 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo a sistemi di aerazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore(4), contenente disposizioni che stabiliscono un'aerazione minima e prevedono sistemi obbligatori di controllo della temperatura all'interno degli autocarri.

    Un'altra proposta, che modifica la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, sarà presentata al fine di migliorare la situazione, in particolare per quanto riguarda il livello di applicazione della normativa.

    Inoltre, in base ad un nuovo parere del Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali previsto per la fine del 2001, la Commissione potrà proporre una nuova definizione della durata dei trasporti e delle densità di carico, prendendo in considerazione i nuovi dati scientifici.

    (1) GU L 340 dell'11.12.1991.

    (2) COM(2000) 809 def.

    (3) GU L 102 del 12.4.2001.

    (4) COM(2001) 197 def.

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