Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92001E000649

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0649/01 di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione. Costruzione di una centrale termoelettrica e di uno smaltitore di rifiuti tossici, nocivi e pericolosi.

GU C 40E del 14.2.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

92001E0649

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0649/01 di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione. Costruzione di una centrale termoelettrica e di uno smaltitore di rifiuti tossici, nocivi e pericolosi.

Gazzetta ufficiale n. 040 E del 14/02/2002 pag. 0013 - 0014


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0649/01

di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(6 marzo 2001)

Oggetto: Costruzione di una centrale termoelettrica e di uno smaltitore di rifiuti tossici, nocivi e pericolosi

L'azienda Sir Industriale, che fa parte del gruppo Edison, ha annunciato il progetto di riconversione di un ex stabilimento industriale, sito nel comune di Casei Gerola (AL), in una centrale termoelettrica ed in uno smaltitore di rifiuti tossici, nocivi e pericolosi.

Più precisamente, le intenzioni sono di costruire un complesso di cogenerazione a ciclo combinato alimentato a gas naturale ed opere connesse (ovvero per la produzione di intermedi di chimica fine, di gas tecnici e di acidi carbossilici organici).

I cittadini protestano perché l'annuncio è stato dato solo all'ultimo momento, poco prima della scadenza dei termini della conferenza prevista dalla legge per la discussione di eventuali controindicazioni, nonostante il comune di Casei fosse a conoscenza del progetto già da mesi. Sembra inoltre che i lavori di riconversione all'interno dell'ex stabilimento siano iniziati già da tempo.

Può la Commissione far sapere cosa intende fare l'Europa in riferimento all'avviso tardivo pervenuto ai cittadini di Casei?

La Commissione ha inoltre proposto, o ha intenzione di proporre, idonei provvedimenti giuridici volti a difendere e a proteggere la salute dei cittadini, sempre più minacciata da vecchie e nuove forme di inquinamento?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(29 maggio 2001)

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(1), modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997(2), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Tali progetti sono elencati negli allegati della direttiva.

L'articolo 4 della direttiva stabilisce che i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante: (a) un esame del progetto caso per caso o (b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

In particolare l'articolo 6, paragrafo 2, della stessa direttiva stabilisce che: gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione.

In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare l'opera a cui l'interrogazione fa riferimento, ossia il progetto di riconversione di un ex stabilimento industriale in un impianto di smaltimento di rifiuti tossici e in una centrale elettrica, risponde agli obiettivi della direttiva 85/337/CEE modificata. Tale progetto potrebbe rientrare nelle classi elencate nell'allegato I della direttiva (classe 2 - Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e classe 10 - Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno) o appartenere alle classi dell'allegato II (classe 11b - Impianti di smaltimento di rifiuti, progetti non compresi nell'allegato I, e classe 3a - Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, progetti non compresi nell'allegato I).

Non essendo a conoscenza della situazione descritta dall'onorevole parlamentare la Commissione procederà a raccogliere informazioni particolareggiate in materia e garantire l'osservanza del diritto comunitario.

(1) GU L 175 del 5.7.1985.

(2) GU L 73 del 14.3.1997.

Top