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Document 92000E002365

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2365/00 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Rilascio di una licenza per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico in Grecia.

GU C 81E del 13.3.2001, p. 192–193 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E2365

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2365/00 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Rilascio di una licenza per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico in Grecia.

Gazzetta ufficiale n. 081 E del 13/03/2001 pag. 0192 - 0193


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2365/00

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 luglio 2000)

Oggetto: Rilascio di una licenza per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico in Grecia

Gli accompagnatori turistici greci si vedono imporre sanzioni amministrative e penali nell'esercizio della loro professione in numerosi Stati membri dell'Unione europea, poiché, mancando in Grecia i criteri e un organismo competente in materia, non viene loro rilasciata una licenza di esercizio della professione.

Dalla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-2775/99(1) risulta che le autorità attualmente competenti in Grecia per il rilascio di tali attestati sono i prefetti in virtù del Decreto presidenziale 33/1993. Ciononostante il ministero greco per lo Sviluppo e, in particolare, l'Ufficio nazionale del turismo hanno sino ad oggi rifiutato ostinatamente di stabilire criteri che consentano di certificare la professione di guida turistica e le condizioni per il rilascio di un documento speciale che attesti che il titolare è accompagnatore turistico.

Considerato che la mancanza di licenza impedisce agli accompagnatori turistici greci di esercitare liberamente la loro professione in un altro Stato membro, quali misure intende prendere la Commissione perché venga introdotto e reso operativo quanto prima un meccanismo di certificazione della professione di guida turistica e di rilascio di una licenza per l'esercizio di questa professione?

(1) GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 204.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(21 settembre 2000)

Trattandosi delle sanzioni amministrative e penali inflitte ad accompagnatori turistici greci in svariati Stati membri è opportuno ricordare che, se gli Stati membri che disciplinano la professione di accompagnatore turistico sono tenuti ad autorizzare l'accesso a detto mestiere ai professionisti che soddisfano le condizioni di esperienza professionale fissate dalla direttiva 1999/42/CEE del Parlamento e del Consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali coperte dalle direttive in materia di liberalizzazione e recanti misure transitorie e che completano il sistema generale di riconoscimento dei diplomi(1) (che abroga e sostituisce la direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975(2)), tali professionisti sono peraltro tenuti a soddisfare le altre esigenze e formalità previste dalla legislazione del paese di accoglienza, quale l'iscrizione ad un albo professionale o l'ottenimento di una licenza professionale nella misura in cui, per le prestazioni di servizi, tali esigenze sono giustificate rispetto al diritto comunitario. Inoltre l'esigenza di una licenza professionale nello Stato membro di accoglienza è indipendente dal possesso o meno di una licenza nel paese d'origine.

Trattandosi del rilascio da parte delle autorità greche, vale a dire i prefetti, degli attestati richiesti inerenti alla natura ed alla durata dell'attività esercitata nel paese d'origine, questa è indispensabile per consentire agli accompagnatori turistici greci di beneficiare della direttiva. Spetta a dette autorità determinare le condizioni di rilascio di simili attestati. La questione rientra nell'organizzazione interna dell'amministrazione ellenica e pertanto la Commissione non è in grado di obbligar le autorityà greche ad istituire una licenza di accompagnatore turistico sul rispettivo territorio. Tuttavia, tali autorità non potrebbero opporre difficoltà organizzative interne per giustificare un eventuale rifiuto di rilasciare gli attestati agli accompagnatori turistici greci che desiderano esercitare la professione in un altro Stato membro. Un simile rifiuto priverebbe di effetto la direttiva verso i cittadini greci interessati e sarebbe contraria al diritto comunitario. La Commissione non è venuta a conoscenza a tuttoggi di tali rifiuti di rilascio degli attestati relativi alla natura ed alla durata dell'attività professionale esercitata in Grecia. Essa è naturalmente disposta ad esaminare i casi che l'onorevole parlamentare vuole sottoporle al fine di attuare i mezzi conferitile dal trattato CE per por termine ad una situazione del genere.

(1) GU L 201 del 31.7.1999.

(2) GU L 167 del 30.6.1975.

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