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Document 92000E001428

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1428/00 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione. La natura del ruolo di custode dei trattati detenuto dalla Commissione.

GU C 81E del 13.3.2001, p. 39–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E1428

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1428/00 di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione. La natura del ruolo di custode dei trattati detenuto dalla Commissione.

Gazzetta ufficiale n. 081 E del 13/03/2001 pag. 0039 - 0039


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1428/00

di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: La natura del ruolo di custode dei trattati detenuto dalla Commissione

E' in grado la Commissione di specificare se il suo ruolo di custode dei trattati è giuridico o politico? Ritiene, in un caso o nell'altro, che sia nell'interesse della Commissione e dell'Unione europea che tutte le violazioni del trattato siano sanzionate fintanto che è mantenuto detto ruolo?

Risposta comune data dal sig. Prodi in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-1422/00 e E-1428/00

(18 luglio 2000)

Il riferimento dell'onorevole parlamentare all'articolo 211 (ex articolo 155) del trattato e al ruolo di custode dei trattati che è fra i principali assolti dalla Commissione, è del tutto pertinente.

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia discende che la Commissione non deve avviare un procedimento ai sensi di questa disposizione, ma in proposito essa dispone invece di un potere discrezionale(1) e che la Commissione è la sola competente a decidere se è opportuno iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento, e per quale comportamento o omissione imputabile allo Stato membro in questione tale procedimento deve essere intrapreso(2). In effetti, se non disponesse di un margine di discrezionalità, la Commissione non sarebbe in grado di svolgere degnamente la sua funzione di custode dei trattati. Va altresì osservato che tale discrezionalità è spesso riconosciuta dagli ordinamenti nazionali alle autorità preposte alla promozione dell'azione penale nel pubblico interesse.

Nell'esercitare questo potere, la Commissione tiene conto di una serie di fattori fra cui la gravità, il significato e la predisposizione del reato commesso a costituire un caso esemplare, e le risorse della Commissione. Esaminate tutte le circostanze, la Commissione può non ritenere prioritaria, in un caso specifico, l'apertura di un procedimento di infrazione relativo a un problema isolato di applicazione di disposizioni nazionali, compatibili in quanto tali con il diritto comunitario. Va inoltre osservato che nei casi specifici i tribunali nazionali offrono spesso rimedi più efficaci del procedimento comunitario, che rischia di durare a lungo, non basta a revocare un atto illegale, non vincola l'amministrazione né può ingiungere il risarcimento dei danni. Resta beninteso del tutto impregiudicata l'importanza capitale, sottolineata più volte dalla Commissione, delle denunce individuali nell'individuazione dei reati contro il diritto comunitario. E resta inteso che compito precipuo della Commissione è fare in modo che i casi più importanti di violazione continuino in futuro ad essere oggetto di procedimenti rapidi e efficaci.

In questo senso riteniamo vada compreso il commento del Direttore generale del Servizio giuridico della Commissione, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

(1) Causa 247/87, Star Fruit Company contro Commissione, Raccolta 1989, pagina 291, punto 11.

(2) Causa C-431/92, Commissione contro Germania, Raccolta 1995, pagina I-2189, punto 22.

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