Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91999E002082

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2082/99 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione. Limiti alla garanzia Apple in Italia.

    GU C 203E del 18.7.2000, p. 131–132 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E2082

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2082/99 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione. Limiti alla garanzia Apple in Italia.

    Gazzetta ufficiale n. 203 E del 18/07/2000 pag. 0131 - 0132


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2082/99

    di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

    (12 novembre 1999)

    Oggetto: Limiti alla garanzia Apple in Italia

    La Apple computer fa valere sul mercato italiano una garanzia sui suoi prodotti limitata ad un solo anno ed esclude da tale garanzia il software, che in prodotti ad alta tecnologia rappresenta parte essenziale.

    L'articolo 2 della direttiva 93/13/CEE(1) del 5.4.1993 stabilisce cosa si intende per clausole abusive nei contratti ed esclude quel tipo di norme e clausole ritenendole vessatorie. Tra l'altro, è tassativamente previsto che ogni limitazione dei propri diritti sia espressamente firmata a parte per accettazione e ciò non si verifica in Italia nel caso della Apple.

    Ciò premesso si interroga la Commissione per sapere:

    1. se non ritiene la garanzia della Apple in Italia in contraddizione con la succitata direttiva;

    2. se non ritiene opportuno intervenire presso le autorità competenti per ottenere la difesa dei diritti del cittadino consumatore;

    3. se può fornire un giudizio generale sulla vicenda.

    (1) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

    Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

    (8 dicembre 1999)

    La Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive in contratti stipulati con i consumatori, definisce il significato di clausole contrattuali abusive e stabilisce che tali clausole non devono figurare nei contratti stipulati con i consumatori.

    L'articolo 3 della direttiva decreta che una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Inoltre, l'allegato alla direttiva contiene una lista indicativa e non esaustiva delle clausole da ritenersi abusive.

    La direttiva è stata attuata in Italia ed è ora integrata alla legislazione nazionale. Pertanto, in Italia l'applicazione della direttiva è di competenza degli organi giurisdizionali nazionali. Tali organi, in caso necessitino di orientamenti in materia, possono ricorrere alla Corte europea.

    E' quindi opportuno che i consumatori ottengano aiuto legale specifico in Italia o che sottopongano il caso in questione alle autorità nazionali competenti.

    Top