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Document 91999E000253
WRITTEN QUESTION No. 253/99 by Riccardo NENCINI Redundancies at the Nuovo Pignone company (Florence)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 253/99 dell'on. Riccardo NENCINI Mobilità dei dipendenti dell'azienda Nuovo Pignone (Firenze)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 253/99 dell'on. Riccardo NENCINI Mobilità dei dipendenti dell'azienda Nuovo Pignone (Firenze)
GU C 341 del 29.11.1999, p. 73
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 253/99 dell'on. Riccardo NENCINI Mobilità dei dipendenti dell'azienda Nuovo Pignone (Firenze)
Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0073
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0253/99 di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione (12 febbraio 1999) Oggetto: Mobilità dei dipendenti dell'azienda Nuovo Pignone (Firenze) L'azienda Nuovo Pignone, con sede in Firenze, controllata dalla società General Electric, ha manifestato l'intenzione di mettere in mobilità 400 dipendenti su un totale di 3100. I profitti dell'azienda sono oscillati in questi anni tra il 20 % ed il 14 % (800 miliardi in quattro anni) e le commesse vinte di recente consentono al Nuovo Pignone di mantenere una posizione dominante in fasce rilevanti di mercato. Il Comune di Firenze ha dato un contributo decisivo, nell'ordine di alcuni miliardi, per la fondazione di un centro di formazione inteso a qualificare i dipendenti dell'azienda. Nuovo Pignone ha goduto di fondi comunitari, a vario titolo, per la formazione del proprio personale. Intende la Commissione intervenire, alla luce di quanto sopra, per evitare che la direzione aziendale metta in mobilità una parte così consistente di dipendenti? Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione (6 aprile 1999) La decisione di procedere a licenziamenti collettivi deve in qualsiasi caso rispettare le disposizioni della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi(1). Il diritto comunitario ha come scopo principale il potenziamento della tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi e cerca di ridurre le differenze esistenti fra le legislazioni nazionali per quanto riguarda le "modalità e la procedura", nonché i provvedimenti suscettibili di attenuare le conseguenze di tali licenziamenti per i lavoratori. Ad esempio, l'articolo 2 della suddetta direttiva prevede che il datore di lavoro è tenuto a procedere, in tempo utile, a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori per giungere a un accordo, se prevede di effettuare licenziamenti. Tali consultazioni debbono vertere almeno sulle possibilità di evitare o di ridurre i licenziamenti collettivi e su quelle di attenuarne le conseguenze mediante il ricorso a provvedimenti sociali paralleli, volti in particolare a contribuire alla riclassificazione o alla riconversione dei lavoratori licenziati. Nulla fa pensare che le disposizioni comunitarie e quelle nazionali in proposito non siano state rispettate. In ogni modo la giurisdizione e l'amministrazione nazionale sono anzitutto le istanze competenti per disciplinare le conseguenze giuridiche di tale problema. (1) GU L 225 del 12.8.1998.