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Document 91999E000080

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 80/99 dell'on. Susan WADDINGTON Normativa sui servizi telefonici a pagamento destinati agli adulti

GU C 341 del 29.11.1999, p. 47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0080

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 80/99 dell'on. Susan WADDINGTON Normativa sui servizi telefonici a pagamento destinati agli adulti

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0047


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0080/99

di Susan Waddington (PSE) alla Commissione

(27 gennaio 1999)

Oggetto: Normativa sui servizi telefonici a pagamento destinati agli adulti

Mi è stato riferito che i servizi telefonici a pagamento per gli adulti, soggetti nel Regno Unito a normativa, vengono reclamizzati da società televisive con trasmissioni via satellite non criptate ricevibili nel Regno Unito e in altri Stati membri. A causa di questa pubblicità capita che a taluni titolari di un abbonamento telefonico siano addebitate bollette carissime in quanto spesso i familiari chiamano questi servizi senza informarne il titolare o chiederne il permesso. Di conseguenza il titolare dell'abbonamento che non sia in grado di pagare la bolletta telefonica, spesso astronomica visto il numero di chiamate internazionali a pagamento effettuate, deve subire la sospensione del servizio telefonico.

La pubblicità non criptata di questi servizi transfrontalieri è legale? In caso affermativo, può la Commissione presentare proposte volte a disciplinare queste trasmissioni pubblicitarie all'interno del mercato unico, in modo da garantire che raggiungano soltanto il pubblico adulto a cui si rivolgono?

Risposta data dal sig. Oreja a nome della Commissione

(20 aprile 1999)

La direttiva "Televisione senza frontiere" (direttiva 89/552/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997(1), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive) costituisce il contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive nella Comunità.

La Commissione è consapevole degli effetti che il materiale pornografico può avere sui minori. Riguardo alla distribuzione da parte della televisione di materiale audiovisivo, la direttiva stabilisce uno standard minimo comune per la tutela dei minori (art. 22).

Per quanto concerne il divieto alla produzione, alla distribuzione e al possesso di tale materiale, gli Stati membri restano liberi, ai sensi delle disposizioni del trattato CE in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi, di applicare le norme interne - a seconda dei casi in conformità rispettivamente agli artt. 36 e 56 - per motivi di moralità pubblica, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, purché tali divieti non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

L'adozione di misure a livello comunitario potrebbe essere presa in considerazione soltanto nel caso in cui la realizzazione e il funzionamento del mercato interno richiedessero l'armonizzazione delle disposizioni attualmente applicate dagli Stati membri in materia. La Commissione non è a conoscenza di situazioni che rendano necessaria una siffatta azione ma è interessata a ottenere ogni ulteriore informazione che possa esserle fornita.

(1) GU L 202 del 30.7.1997.

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