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Document 91997E001711
WRITTEN QUESTION No. 1711/97 by Hiltrud BREYER to the Council. Electricity Grid Feed Act
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1711/97 dell'on. Hiltrud BREYER al Consiglio. "Stromeinspeisegesetz" (legge tedesca in materia di approvvigionamento di energia elettrica)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1711/97 dell'on. Hiltrud BREYER al Consiglio. "Stromeinspeisegesetz" (legge tedesca in materia di approvvigionamento di energia elettrica)
GU C 76 del 11.3.1998, p. 46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1711/97 dell'on. Hiltrud BREYER al Consiglio. "Stromeinspeisegesetz" (legge tedesca in materia di approvvigionamento di energia elettrica)
Gazzetta ufficiale n. C 076 del 11/03/1998 pag. 0046
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1711/97 di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio (22 maggio 1997) Oggetto: «Stromeinspeisegesetz» (legge tedesca in materia di approvvigionamento di energia elettrica) Nella sua lettera del 26 ottobre 1996 al ministro tedesco dell'Economia Rexrodt, il Commissario van Miert dichiara che per il settore della generazione eolica di energia elettrica la Commissione si è basata «per il 1990 su una capacità di 20 megawatt e un maggior onere annuale compreso fra 500.000 e 1.000.000 di marchi tedeschi per l'insieme delle imprese tedesche fornitrici di energia elettrica». Facendo i calcoli su questa base, i costi addizionali legati all'energica eolica ammontano al massimo a 0,0125-0,025DM/kWh. Tale calcolo coincide con la giurisprudenza tedesca in materia di intese o cartelli nonché con le cifre fornite dalle associazioni per le energie rinnovabili. Tale valore è però al tempo stesso in stridente contrasto con i dati indicati al riguardo dal settore energetico tedesco, e ripresi senza verifiche dalla Commissione, secondo i quali costi addizionali arriverebbero nel 2005 fino a 900 milioni di marchi (per una potenza installata di energia eolica stimata in 4.000 MW). Seguendo invece la base di calcolo indicata dalla Commissione, per l'intero complesso delle aziende tedesche fornitrici di energia si avrebbero nel 2005 costi addizionali di un importo non superiore a 100-200 milioni di marchi. 1. Come si spiega il Consiglio questa evidente contraddizione in materia di costi addizionali nonché il fatto che le indicazioni delle associazioni per le energie rinnovabili, che nel corso del 1996 hanno più volte trasmesso alla Commissione documentazioni circostanziate in materia, non sono state tenute in alcuna considerazione e non sono state neppure citate nella lettera del 26.10.1996? 2. Perché considera come aiuti i vantaggiosi abbuoni di fornitura per le energie rinnovabili, sebbene lo stesso Servizio giuridico della Commissione nutra seri dubbi al riguardo, giudicando discutibile il far rientrare la «Stromeinspeisungsgesetz» nel diritto europeo degli aiuti «because there are no costs for the State and there is no fund financed by compulsory contributions»? 3. Una valutazione negativa della «Stromeinspeisungsgesetz» non è in evidente contraddizione con l'obiettivo di un approvvigionamento di energia rispettoso dell'ambiente, auspicato già nel Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea» e, con ancora maggior vigore, nel Libro verde sulle fonti energetiche rinnovabili (COM(96) 576 def.)? Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1707/97, E-1709/97, E-1711/97 e E-1713/97 (25 settembre 1997) 1. Il Consiglio concorda con l'Onorevole Parlamentare sull'importante ruolo che l'energia rinnovabile deve svolgere negli sforzi compiuti dalla Comunità e dagli Stati mmebri per la protezione dell'ambiente. Nella posizione comune relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» ((GU C 157, del 24.5.1997, pag. 12. )) il Consiglio ha suggerito le priorità per il settore dell'energia, tra le quali figura anche: «promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo razionale dell'energia nonché sostenere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e metodi che consentano di risparmiare energia, ivi comprese le fonti di energia rinnovabili e la produzione combinata di calore ed energia, mediante adeguati programmi e misure di sensibilizzazione e di informazione, e sviluppare criteri che consentano di vagliare i sistemi di sussidio, al fine di eliminare gli incentivi che hanno effetto contrario». Inoltre, la risoluzione del Consiglio sulle fonti energetiche rinnovabili, approvata dai Ministri nella sessione del Consiglio «Energia» del 27 maggio 1997, esprime la posizione del Consiglio su varie questioni connesse con le energie rinnovabili e, più in particolare, su questioni sollevate nel Libro verde della Commissione per una strategia comunitaria «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili». La risoluzione elenca una serie di misure che potrebbero far aumentare il consumo di energia rinnovabile, tra cui figurano azioni e misure nei seguenti fattorti: ricerca, sviluppo e dimostrazione; condizioni di mercato; informazione e fiducia dei consumatori; coordinamento e sorveglianza. La risoluzione rileva altresì che è necessaria un'attiva politica governativa sia a livello degli Stati membri che a livello della Comunità per migliorare la competitività delle fonti energetiche rinnovabili. Il Consiglio è pertanto pienamente consapevole degli sforzi necessari per raggiungere l'obiettivo del raddoppio della quota complessiva delle fonti energetiche rinnovabili entro il 2010. 2. Non spetta al Consiglio esprimere un parere sulle misure legislative adottate in uno Stato membro della Comunità europea. Ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE la Commissione è autorizzata a procedere all'esame dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri per accertarne la compatibilità con il mercato comune. 3. Il Consiglio non è a conoscenza né della «nota interna» dei servizi della Commissione né della lettera menzionate nelle interrogazioni dell'Onorevole Parlamentare.