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Document 62026CN0136
Case C-136/26, Banka DSK and Others II: Request for a preliminary ruling from the Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) lodged on 13 February 2026 – Banka DSK AD
Causa C-136/26, Banka DSK AD e a. II: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 13 febbraio 2026 – Banka DSK AD
Causa C-136/26, Banka DSK AD e a. II: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 13 febbraio 2026 – Banka DSK AD
GU C, C/2026/2713, 26.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2713/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/2713 |
26.5.2026 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 13 febbraio 2026 – «Banka DSK» AD
(Causa C-136/26, Banka DSK AD e a. II)
(C/2026/2713)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: «Banka DSK» AD
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 267, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con il requisito di garantire l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, del Trattato sull’Unione europea e con il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione europea] debbano essere interpretati (con riguardo al requisito del giudice «precostituito per legge»), nel senso che ostano ad una normativa nazionale che consente ad una parte di ritirare un atto introduttivo in un procedimento nel quale il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale, impedendo così alla Corte stessa di fornire un’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, mentre la parte che ha ritirato l’atto introduttivo può riproporlo dinanzi ad altro giudice nazionale, senza che siano predisposte garanzie affinché quest’ultimo possa essere informato del procedimento concluso (tentativo di scelta del giudice, c.d. forum shopping). |
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2. |
In caso di risposta alla prima questione nel senso che le suindicate disposizioni, di per sé, non consentono automaticamente tale modus procedendi: se le disposizioni menzionate nella prima questione, in combinato disposto con il divieto di abuso del diritto, inteso quale principio generale del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, e con le norme relative alla tutela d’ufficio dei consumatori contro le clausole abusive, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 93/13/CEE (1), nonché con il principio dell’effettività della sanzione per le violazioni nei contratti di credito ai consumatori ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE (2), debbano essere interpretate nel senso che il giudice nazionale, in caso di ritiro dell’atto introduttivo del giudizio, non è obbligato a porre fine a un procedimento nell’ambito del quale, avendo rilevato un abuso del diritto ai sensi del diritto processuale nazionale o un tentativo di eludere gli obblighi d’ufficio imposti ai giudici nazionali da direttive dell’Unione, abbia sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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3. |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se le disposizioni del diritto dell’Unione, menzionate nelle questioni prima e seconda, debbano essere interpretate, alla luce del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, nel senso che esse ostano alla chiusura del procedimento dinanzi al giudice nazionale nell’ambito del quale sia stata sottoposta una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, laddove l’interesse del creditore alla determinazione delle modalità di esercizio dei propri diritti patrimoniali debba essere ponderato con l’interesse a garantire un’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione e la tutela dei consumatori, e secondo quali criteri tale interesse generale debba essere ponderato con l’interesse della parte che ha avviato il procedimento (anche alla luce della possibilità per la parte medesima di far nuovamente valere la propria pretesa dinanzi a un giudice che verrebbe nuovamente designato secondo il criterio di casualità). |
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4. |
Indipendentemente dalla risposta alle questioni precedenti: se l’articolo 267, primo comma, TFUE, in combinato disposto con il requisito di garantire l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE e con il divieto di abuso del diritto inteso quale principio generale del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che in caso di rinuncia agli atti di un procedimento nel quale è stata sottoposta una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il giudice nazionale può porre termine al procedimento principale, senza essere peraltro tenuto a ritirare le questioni pregiudiziali, potendo ottenere dalla Corte medesima una risposta a tali questioni, laddove la parte autrice della rinuncia agli atti abbia esercitato tale diritto in modo abusivo. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, 1993, pag. 29).
(2) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, 2008, pag. 66)
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2713/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)