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Document 62025TN0730
Case T-730/25: Action brought on 20 October 2025 – Tenaz Energy Netherlands v Commission
Causa T-730/25: Ricorso proposto il 20 ottobre 2025 – Tenaz Energy Netherlands / Commissione
Causa T-730/25: Ricorso proposto il 20 ottobre 2025 – Tenaz Energy Netherlands / Commissione
GU C, C/2025/6648, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6648/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6648 |
22.12.2025 |
Ricorso proposto il 20 ottobre 2025 – Tenaz Energy Netherlands / Commissione
(Causa T-730/25)
(C/2025/6648)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tenaz Energy Netherlands BV (Assen, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. Rogers, K. Berestecka e A. Vlazakis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dopo aver dichiarato illegittimo e inapplicabile alla ricorrente l'articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 (il [Net-Zero Industry Act (regolamento sull’industria a zero emissioni nette)] «NZIA»), annullare la decisione impugnata e il regolamento delegato impugnato; e, |
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condannare la Commissione a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nella presente causa. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione (UE) 2025/1479 della Commissione, del 22 maggio 2025, che specifica i contributi proporzionali all’obiettivo dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030 cui sono tenuti i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la «decisione impugnata»), e del regolamento delegato (UE) 2025/1477 della Commissione, del 21 maggio 2025, che integra il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme relative all'identificazione dei produttori autorizzati di petrolio e gas che sono tenuti a contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile entro il 2030 nonché le norme relative al calcolo dei loro contributi e ai loro obblighi di comunicazione (il «regolamento delegato impugnato») e, dall’altro, una dichiarazione di illegittimità e inapplicabilità dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, la ricorrente deduce sette motivi.
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1. |
Primo motivo, secondo cui, imponendo ai soggetti obbligati l’obiettivo complessivo di 50 Mtpa [milioni di tonnellate per anno] di capacità di iniezione di CO2 entro il 2030 senza dedurre la capacità di stoccaggio esistente e i progetti di stoccaggio in fase di sviluppo, la Commissione avrebbe agito ultra vires, in modo illegittimo e sproporzionato. |
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2. |
Secondo motivo, secondo cui, imponendo l’obbligo di iniezione di CO2, gli atti impugnati hanno violato il diritto di proprietà della ricorrente e la sua libertà d’impresa. |
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3. |
Terzo motivo, secondo cui l’obbligo di immissione di CO2 non può essere adempiuto entro il 2030 e viola quindi il principio di proporzionalità. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’omessa applicazione, nella decisione impugnata, di un metodo di calcolo armonizzato per gli obblighi individuali di iniezione di CO2, in violazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del NZIA, nonché dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento. |
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5. |
Quinto motivo, secondo cui la mancanza di accesso ai dati e la mancata audizione nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto all'adozione degli atti impugnati hanno comportato una violazione dell'articolo 23, paragrafo 3, del NZIA, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa della ricorrente. |
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6. |
Sesto motivo, secondo cui gli atti impugnati violano i principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione. |
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7. |
Settimo motivo, secondo cui gli atti impugnati introducono condizioni aggiuntive alle licenze per la produzione di gas naturale offshore e di esplorazione rilasciate al ricorrente, violandone il legittimo affidamento. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6648/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)