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Document 62025TN0655
Case T-655/25: Action brought on 23 September 2025 – Shelkov v Council
Causa T-655/25: Ricorso proposto il 23 settembre 2025 – Shelkov / Consiglio
Causa T-655/25: Ricorso proposto il 23 settembre 2025 – Shelkov / Consiglio
GU C, C/2025/5729, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5729/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5729 |
3.11.2025 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2025 – Shelkov / Consiglio
(Causa T-655/25)
(C/2025/5729)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vladimir Gennadievich Shelkov (Lyubertsy, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, V. Villante e M. Moretto, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’articolo 1, paragrafi 15 e 16 della decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1); |
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annullare l’articolo 1, punti 18, 19 e 20, del regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (2), nella misura in cui riguardano il ricorrente; |
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condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi internazionali dell'Unione europea, sulla violazione dell'articolo V, paragrafo 2, lettera d), della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958), sulla violazione dell'articolo 54 della Convenzione, dei regolamenti e delle norme dell'ICSID e sulla violazione del principio pacta sunt servanda previsto all'articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sulla violazione del principio di leale cooperazione e sulla violazione dell'obbligo di rispettare gli impegni internazionali. |
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3. |
Terzo motivo, vertente su un'errata applicazione dell'articolo 215 TFUE — errata scelta della base giuridica. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2 e 3 TFUE, dell'articolo 40 TUE e del regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 (3). |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio generale dell'Unione europea del legittimo affidamento e sulla violazione del principio della certezza del diritto. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'Accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (4). |
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione (violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali e dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e del principio di proporzionalità. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva [articoli 41, lettera a), 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo] e del diritto di proprietà (articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). |
(1) Decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 2025/1495).
(2) Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1494).
(3) Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali sugli investimenti tra Stati membri e Paesi terzi (GU 2012, L 351, pag. 40).
(4) Accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (GU 1997, L 327, pag. 3).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5729/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)