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Document 62025TN0655

Causa T-655/25: Ricorso proposto il 23 settembre 2025 – Shelkov / Consiglio

GU C, C/2025/5729, 3.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5729/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5729/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5729

3.11.2025

Ricorso proposto il 23 settembre 2025 – Shelkov / Consiglio

(Causa T-655/25)

(C/2025/5729)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vladimir Gennadievich Shelkov (Lyubertsy, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, V. Villante e M. Moretto, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafi 15 e 16 della decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1);

annullare l’articolo 1, punti 18, 19 e 20, del regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (2),

nella misura in cui riguardano il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi internazionali dell'Unione europea, sulla violazione dell'articolo V, paragrafo 2, lettera d), della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958), sulla violazione dell'articolo 54 della Convenzione, dei regolamenti e delle norme dell'ICSID e sulla violazione del principio pacta sunt servanda previsto all'articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sulla violazione del principio di leale cooperazione e sulla violazione dell'obbligo di rispettare gli impegni internazionali.

3.

Terzo motivo, vertente su un'errata applicazione dell'articolo 215 TFUE — errata scelta della base giuridica.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2 e 3 TFUE, dell'articolo 40 TUE e del regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 (3).

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio generale dell'Unione europea del legittimo affidamento e sulla violazione del principio della certezza del diritto.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'Accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (4).

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione (violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali e dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e del principio di proporzionalità.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva [articoli 41, lettera a), 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo] e del diritto di proprietà (articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).


(1)  Decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 2025/1495).

(2)  Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1494).

(3)  Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali sugli investimenti tra Stati membri e Paesi terzi (GU 2012, L 351, pag. 40).

(4)  Accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (GU 1997, L 327, pag. 3).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5729/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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