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Document 62025TN0616

Causa T-616/25: Ricorso proposto il 10 settembre 2025 – LI/SEAE

GU C, C/2025/5969, 17.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5969/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5969/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5969

17.11.2025

Ricorso proposto il 10 settembre 2025 – LI/SEAE

(Causa T-616/25)

(C/2025/5969)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: LI (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’11 agosto 2024, che modifica retroattivamente l’indennità annuale di viaggio della ricorrente;

annullare, se necessario, nella misura in cui integri o modifichi la decisione dell’11 agosto 2024, la decisione di rigetto del reclamo del 4 giugno 2025;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico basato sulla violazione del principio di efficacia relativa di una constatazione di illegittimità fondata su un’eccezione di illegittimità, sull’assenza di una base giuridica valida a fondamento di tale decisione, sulla violazione del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento e sull’abuso di diritto.

Tale motivo è suddiviso in due parti:

La ricorrente rileva, con la prima parte del motivo, anzitutto, la mancanza di efficacia erga omnes della constatazione d’illegittimità, a seguito della relativa d’eccezione, nella sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia (da C-567/22 P a C-570/22 P, EU:C:2024:336), dal momento che una tale eccezione può solo comportare la disapplicazione della disposizione controversa nella situazione presentata dalle ricorrenti in tali cause. La ricorrente rileva, inoltre, la mancanza di una base giuridica valida per considerare che la disposizione di cui è stata constatata l’illegittimità sia stata sostituita da un’altra che consente di adottare la decisione pregiudizievole e, infine, la violazione del principio della certezza del diritto.

Con la seconda parte del motivo, la ricorrente rileva l’abuso di diritto e la violazione dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto l’amministrazione ha applicato i principi di una vecchia disposizione statutaria riformata senza tenere conto dell’insieme delle ripercussioni di tale applicazione sulle situazioni esistenti al momento della costituzione di un diritto valutato sotto l’egida di una regola non più applicata e secondo una reinterpretazione dei principi applicabili.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5969/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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